L’abuso di prestazione d’opera si estende al concorrente consapevole (Cass. pen. Sez. 2 n. 6236 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera, di cui all’art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., ha natura soggettiva ma attiene ai rapporti tra l’agente e la persona offesa. Non è necessario che il rapporto fiduciario sussista direttamente con ciascun concorrente, purché questi ne sia consapevole o versi in colpa. La circostanza si estende al concorrente che abbia conoscenza o ignoranza colpevole del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il coimputato e la vittima. La valutazione della condizione di procedibilità, nel passaggio dal regime di procedibilità d’ufficio a quello a querela per effetto del D.lgs. n. 36/2018, va ancorata al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime normativo, senza che rilevino eventuali irregolarità della querela proposta in epoca anteriore.
Il Fatto
Tre soggetti erano stati ritenuti responsabili di plurimi episodi di truffa aggravata ai danni di una compagnia assicurativa. Le condotte consistevano nell’alterazione dei dati anagrafici dei contraenti, con indicazione di una residenza fittizia in un comune a premio assicurativo più favorevole. La Corte di appello aveva confermato la responsabilità per alcuni capi, dichiarando per altri l’estinzione per prescrizione e rideterminando le pene. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione censurando la motivazione in punto di responsabilità, la sussistenza dell’aggravante, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e la tardività della querela in relazione al nuovo regime di procedibilità introdotto dal D.lgs. n. 36/2018.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo dei ricorrenti, la dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., pur richiamando gli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., non è consentita in sede di legittimità, atteso che i limiti fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati attraverso il motivo di cui alla lett. c). La doglianza è stata altresì ritenuta generica, avendo i ricorrenti omesso di confrontarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, che aveva fondato la consapevolezza degli imputati sulla mancata segnalazione alla compagnia della residenza fittizia e sul personale vantaggio economico conseguito.
In ordine all’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera, la Suprema Corte ha chiarito che il rapporto fiduciario rilevante è quello intercorrente tra la persona offesa e l’agente che ha abusato della propria posizione. Nei confronti dei concorrenti, la circostanza si estende se conosciuta o ignorata per colpa, secondo il criterio generale di imputazione delle aggravanti previsto dall’art. 59, secondo comma, cod. pen.. Nel caso di specie, i ricorrenti erano consapevoli dell’alterazione dei dati ed era emerso che il coimputato, dipendente della compagnia, aveva personalmente consegnato loro le polizze.
Quanto alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha ricordato che tale causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva degli indicatori di cui all’art. 133 cod. pen., con esclusione dei fatti che presentino un’offensività non minima. Il danno cagionato alla compagnia, pari alla differenza tra premio corrisposto e premio dovuto, era stato correttamente ritenuto tutt’altro che esiguo, rendendo infondata la doglianza.
In merito alla tardività della querela, la Corte ha condiviso l’orientamento prevalente secondo cui la valutazione della condizione di procedibilità va ancorata al momento dell’entrata in vigore del nuovo regime normativo. La querela, proposta quando il reato era ancora procedibile d’ufficio, aveva validamente manifestato la volontà punitiva, a nulla rilevando l’eventuale irregolarità in un momento in cui tale atto non era richiesto. La Corte ha infine ritenuto la richiesta di rinnovazione istruttoria implicita e non decisiva e ha escluso la violazione in punto di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, risultando ritualmente depositata la nota spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 59 c.p. – Circostanze non conosciute o erroneamente supposte
- Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso