Atto di riesame non confermativo e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 1297 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento adottato all’esito di un riesame disposto in sede cautelare, previa nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi in gioco, non costituisce atto meramente confermativo del precedente e ne determina la sostituzione degli effetti. Ne consegue che l’originario provvedimento impugnato non e’ piu’ idoneo a produrre utilita’ per il ricorrente e il ricorso proposto avverso di esso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il provvedimento successivo abbia nelle more esaurito i propri effetti. La distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo riposa sull’esistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano aveva disposto il foglio di via obbligatorio, inibendogli il ritorno in alcuni comuni senza preventiva autorizzazione per sei mesi. Il provvedimento si fondava sulla partecipazione del ricorrente, insieme ad attivisti di un movimento ambientalista, ad azioni di protesta in occasione di un evento internazionale, con sit-in, esposizione di cartelloni, accensione di fumogeni e resistenza passiva all’intervento delle forze di polizia.
Il ricorrente deduceva la carenza dei presupposti della misura di prevenzione, il difetto di motivazione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza che disponeva il riesame della fattispecie, previa attivazione del contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha esaminato in via preliminare l’eccezione di improcedibilita’ del ricorso sollevata dalla parte resistente. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’Amministrazione aveva sospeso il provvedimento impugnato e avviato il procedimento di riesame, conclusosi con un nuovo provvedimento che confermava il divieto, non impugnato dal ricorrente.
Il Tribunale ha richiamato il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza amministrativa: l’atto successivo e’ di conferma in senso proprio, e non meramente confermativo, quando sia stato adottato previa nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi, con riesame degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie. Ricorre invece l’atto meramente confermativo, non impugnabile, quando l’Amministrazione si limiti a dichiarare l’esistenza del precedente provvedimento, senza nuova istruttoria ne’ nuova motivazione.
Nel caso concreto, il provvedimento successivo non era meramente confermativo del precedente: era stato emesso all’esito di un nuovo procedimento amministrativo, in dichiarata esecuzione dell’ordinanza cautelare. Esso aveva quindi sostituito l’atto originario, trasferendo su di se’ l’interesse del ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il provvedimento successivo aveva nelle more esaurito i propri effetti per decorso del termine. Cio’ nonostante, dall’annullamento dell’originario atto gravato non potrebbe derivare alcuna utilita’ al ricorrente, essendosi ormai esaurita l’efficacia di entrambi i provvedimenti.
Il ricorso e’ stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito della controversia e la natura dei fatti hanno indotto il giudice a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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