Concessioni demaniali marittime: l’affidamento con gara non è proroga ex lege e conserva il termine del titolo (TAR Lazio n. 12371 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate all’esito di una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 cod. nav. e 18 reg. esec. cod. nav., non rientrano tra i titoli oggetto della proroga legale disciplinata dall’art. 3, comma 2, della l. n. 118/2022, né tra quelli già estesi nella vigenza della l. n. 145/2018. Per tali concessioni, la durata resta quella indicata nel titolo, con la conseguente illegittimità degli atti amministrativi che, nell’ambito dell’espletamento di procedure competitive per l’affidamento degli spazi demaniali, ricomprendano detti titoli tra quelli in scadenza al termine normativo della proroga, anziché rispettarne la scadenza convenzionale.

Il Fatto

Una società, titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune a seguito dell’espletamento della procedura comparativa prevista dal codice della navigazione e con scadenza convenzionale al 31 dicembre 2033, impugnava le delibere con cui la Giunta comunale, nel disciplinare l’affidamento degli spazi demaniali, individuava il termine ultimo di conservazione dello stato attuale delle concessioni — prima al 31 dicembre 2024, poi al 30 settembre 2027 — includendovi anche i titoli rilasciati all’esito di una selezione pubblica.

La società deduceva la violazione dell’art. 3, comma 2, della l. n. 118/2022, che garantisce la conservazione sino al termine del titolo per le concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondate le censure, osservando che l’annullamento della determina dirigenziale con cui il Comune aveva dichiarato inesistenti le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2033, disposto con la sentenza della stessa Sezione n. 6719 del 14.4.2026, costituisce il presupposto logico-giuridico per la declaratoria di illegittimità degli atti conseguenti.

La questione dirimente riguarda l’ambito applicativo delle pronunce sull’illegittimità delle proroghe automatiche: i principi affermati dalle Sezioni Unite della giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia, recepiti con valenza nomofilattica dall’Adunanza plenaria n. 17/2021, concernono le concessioni oggetto di proroga legale, non quelle rilasciate all’esito di una procedura selettiva rispettosa degli obblighi di trasparenza e imparzialità derivanti dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dall’art. 49 TFUE.

Il Collegio ha valorizzato il dato testuale del titolo rilasciato alla ricorrente, nel quale la scadenza al 31 dicembre 2033 risulta indicata come termine finale del rapporto; tale indicazione non può essere obliterata da un atto amministrativo successivo che, equiparando la posizione del concessionario selezionato con gara a quella del concessionario prorogato per legge, determina una surrettizia revoca del titolo senza il rispetto delle garanzie procedimentali e sostanziali previste dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241/1990.

Ne consegue l’illegittimità delle delibere impugnate nella parte in cui includono la concessione della società ricorrente tra quelle in scadenza al 30 settembre 2027, con la precisazione che l’annullamento opera nei limiti dell’interesse azionato e non incide sulla doverosa indizione delle procedure competitive per i titoli effettivamente scaduti o prorogati per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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