Improcedibilità per adesione al payback agevolato dei dispositivi medici (TAR Lazio n. 5906 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di pagamento agevolato previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, come convertito, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e non già la cessazione della materia del contendere, qualora l’amministrazione non abbia ancora accertato l’avvenuto effettivo versamento dell’importo ridotto da parte del ricorrente. La sopravvenienza normativa, infatti, incide unicamente sull’interesse alla decisione, determinando una pronuncia di natura meramente processuale.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici negli anni 2015-2018, impugnava il decreto ministeriale 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa e il decreto ministeriale 6 ottobre 2022 recante le linee guida per il ripiano, nonché le successive determine della Regione Puglia di attribuzione degli oneri a suo carico. La società deduceva plurimi vizi di legittimità e sollevava questione di legittimità costituzionale sulle disposizioni di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015.
La Sezione, con ordinanza cautelare, accoglieva l’istanza sospendendo il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale. Intervenute le sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, la ricorrente depositava la ricevuta del pagamento eseguito in adesione al meccanismo agevolato introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la ricorrente aveva aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, versando l’importo ridotto. Tale adesione, secondo la prospettazione della società, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il TAR ha invece disatteso tale richiesta, valorizzando il dato letterale e sistematico della norma: la cessazione della materia del contendere postula l’avvenuto integrale accertamento, da parte dell’amministrazione, dell’effettivo versamento della quota ridotta. Nel caso di specie, non risultava agli atti di causa che l’amministrazione locale avesse attestato l’avvenuto pagamento da parte della società.
La mancanza di tale accertamento impedisce di ritenere definitivamente composta la vicenda sostanziale. L’adesione al meccanismo agevolato, infatti, produce effetti satisfattivi solo all’esito della verifica amministrativa del pagamento. In sua assenza, l’interesse al ricorso viene comunque meno, perché la società ha optato per una via alternativa di definizione della controversia, ma la situazione non è tale da potersi definire “esaurita” in senso proprio.
Ne consegue che la sopravvenienza rappresentata dalla ricorrente è idonea a incidere unicamente sull’interesse alla decisione, determinando una causa di improcedibilità del giudizio che confluisce in una pronuncia di tipo meramente processuale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha infine compensato integralmente le spese di lite, attese le ragioni di definizione della controversia.
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Nota della Redazione
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