Opposizione al rigetto del patrocinio statale spetta al giudice penale (Cass. pen. Sez. 4 n. 8184 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per ricorso in opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’erronea individuazione del legittimato passivo non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’amministrazione legittimata indicata dal giudice. La competenza fissata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 è di tipo funzionale e spetta al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto opposto. È abnorme il provvedimento con cui il presidente del tribunale dispone la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio emesso nell’ambito di un procedimento penale, in quanto tale opposizione va proposta al giudice penale stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale. Il rinvio operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 al rito semplificato di cognizione non esclude che trovino applicazione le previsioni degli artt. 76 e segg. del medesimo d.P.R., da coordinare con le disposizioni generali relative al processo penale principale.
Il Fatto
Il Presidente della Terza Sezione civile della Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione proposta da un imputato avverso il provvedimento con cui il Presidente della Sezione penale aveva trasmesso l’atto di opposizione al rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che l’atto impugnato avesse natura meramente organizzativa e interna all’ufficio. Il giudice rilevava altresì la tardività della richiesta di accoglimento nel merito e la mancata legittimazione passiva del Ministero della giustizia.
La difesa dell’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il secondo motivo, l’abnormità funzionale del provvedimento di assegnazione del procedimento al giudice civile, che aveva determinato l’impossibilità di prosecuzione nelle forme di legge. Il Procuratore generale concludeva per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il secondo motivo, di carattere assorbente. In via preliminare, ha precisato che l’erronea individuazione del legittimato passivo, indicato nell’opposizione nel Ministero della giustizia in luogo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non è causa di inammissibilità, ma costituisce una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’amministrazione legittimata, richiamando i precedenti di Sez. 4, n. 44913 del 2023 e Sez. 4, n. 24410 del 2025.
Quanto alla questione centrale, la Corte ha ricordato che la competenza fissata dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 ha natura funzionale, spettando al presidente del tribunale o della corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto opposto. Ha quindi richiamato il proprio precedente di Sez. 4, n. 1223 del 2019, che ha già riconosciuto l’abnormità del provvedimento con cui il presidente del tribunale dispone la trasmissione al giudice civile dell’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio emesso in un procedimento penale.
Tale opposizione, a differenza di quella relativa alla liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, va proposta al giudice penale, in ragione del carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale principale. Il provvedimento di trasmissione determina, infatti, l’impossibilità di proseguire il procedimento nelle forme previste dalla legge, con conseguente pregiudizio per l’interessato.
La Corte ha infine chiarito che il rinvio operato dall’art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 al processo speciale per gli onorari di avvocato di cui all’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, che richiama il rito semplificato di cognizione, non esclude l’applicazione degli artt. 76 e segg. del medesimo d.P.R., da coordinare, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali del processo penale principale. In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Presidente della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio, demandando allo stesso anche la regolamentazione delle spese del grado di legittimità.
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Nota della Redazione
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