Riesame via PEC a indirizzo non in elenco D.G.S.I.A.: inammissibile (Cass. pen. Sez. 2 n. 6822 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, l’impugnazione, ivi inclusa la richiesta di riesame, trasmessa a mezzo PEC a un indirizzo non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, sebbene riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla. L’inammissibilità è invece temperata quando l’atto, trasmesso a un indirizzo errato, sia stato successivamente inoltrato, con la medesima modalità telematica, all’indirizzo corretto, entro il termine per il deposito dell’impugnazione, ponendosi in tal caso a carico del ricorrente il rischio della declaratoria di tardività.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso un decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il provvedimento di rigetto era fondato sul rilievo che l’atto era stato trasmesso dal difensore a mezzo PEC all’indirizzo ‘riesame.tribunale.milano@giustiziacert.it’, non corrispondente a quello indicato dal D.G.S.I.A., ossia ‘depositoattipenali5.tribunale.milano’, per la ricezione degli atti da parte dell’ufficio giudiziario.

Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 e lamentando che la declaratoria di inammissibilità, in assenza di lesione del diritto di difesa, costituisse una sanzione sproporzionata, in contrasto con i principi di ragionevole affidamento e di effettività della tutela giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato. Ha rammentato che l’art. 87-bis, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 150/2022 prevede l’inammissibilità dell’impugnazione quando l’atto è trasmesso a un indirizzo PEC non riferibile, secondo le indicazioni del D.G.S.I.A., all’ufficio competente a decidere il riesame. Nel caso di specie, dagli atti risultava che la richiesta era stata trasmessa a un indirizzo diverso da quello istituzionalmente deputato, sicché la causa di inammissibilità doveva ritenersi verificata.

Nel confermare tale soluzione, la Corte ha richiamato la risposta fornita dalle Sezioni Unite al quesito sulla portata dell’art. 87-bis citato, secondo cui è inammissibile l’impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non compreso nell’elenco, salvo che l’atto sia stato successivamente inoltrato, sempre a mezzo PEC, all’indirizzo corretto entro il termine di deposito. Nella fattispecie concreta, non essendo stato effettuato alcun successivo inoltro all’indirizzo giusto, la declaratoria di inammissibilità è stata ritenuta corretta.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto assorbito e, comunque, inammissibile, poiché la dedotta violazione di norme costituzionali o della CEDU non è prevista tra i motivi di ricorso di cui all’art. 606 cod. proc. pen., potendo semmai costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale, nella specie non proposta. Ha infine escluso la rilevanza della questione di costituzionalità pendente, riguardando una diversa fattispecie di inammissibilità relativa a un indirizzo PEC di un ufficio differente da quello che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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