Ricorso del terzo interessato senza procura speciale e inammissibilità dei ricorsi (Cass. pen. Sez. II n. 34789 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo può partecipare al giudizio, a pena di inammissibilità, solo conferendo al difensore una procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., non potendo trovare applicazione la regolarizzazione del difetto di rappresentanza di cui all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. Il terzo può dedurre soltanto la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’insussistenza di un proprio contributo al reato, non contestare i presupposti della misura. L’indagato non titolare del bene, astrattamente legittimato al riesame ex art. 322 cod. proc. pen., è inammissibile se non esplicita l’interesse concreto e attuale all’impugnazione, identificato nella restituzione della cosa.
Il Fatto
Il procedimento trae origine da una querela con cui il titolare di un’azienda agricola ha riferito di essere proprietario di un mezzo agricolo utilizzato in comunione con gli indagati. Secondo la prospettazione accusatoria, una coindagata avrebbe presentato una falsa denuncia di smarrimento del libretto di circolazione, corredata da autocertificazione di proprietà, ottenendo il duplicato del documento e formalizzando la cessione del mezzo al proprio figlio, terzo non indagato.
Il GIP aveva disposto il sequestro preventivo del mezzo, ravvisando il fumus del reato di appropriazione indebita e il pericolo di aggravamento delle conseguenze. Il Tribunale del riesame ha respinto la richiesta di riesame, confermando la misura e nominando custode autorizzato all’uso l’ultimo cessionario. Due indagati e il terzo proprietario hanno proposto ricorso in Cassazione con atto unico sottoscritto dal comune difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili per ragioni distinte. Preliminarmente rileva che l’atto unico non ha considerato la diversa posizione di ciascun ricorrente, che refluisce sulla legittimazione ad impugnare e sulle formalità di partecipazione al giudizio. Gli indagati possono partecipare conferendo mandato difensionale a uno o due legali; il terzo interessato può intervenire tramite un solo difensore munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.
La procura speciale non richiede formule sacramentali, purché emerga la chiara volontà di affidare al professionista l’incarico di svolgere le difese per quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022). Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto dal difensore del terzo non munito di tale procura, senza possibilità di regolarizzare il difetto di rappresentanza ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017).
Quanto ai poteri del terzo, la Corte ribadisce che questi può dedurre solo la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’insussistenza di un contributo al reato, non contestare i presupposti della misura (Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024). L’orientamento ha trovato conferma nelle Sezioni Unite n. 30355 del 27/03/2025 in tema di misure di prevenzione, per le analogie tra la posizione del terzo interessato dal sequestro preventivo e quella del terzo interessato dal sequestro di prevenzione.
Quanto ai due indagati, la Corte esclude la loro legittimazione: non sono titolari né possessori del bene, mai entrato nella loro sfera di disponibilità e ceduto al terzo per effetto della condotta contestata, sicché nessun vantaggio concreto trarrebbero dall’accoglimento. La Corte conferma l’orientamento secondo cui l’indagato deve esplicitare l’interesse specifico, identificato nella restituzione della cosa (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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