Inammissibile il ricorso del coindagato avverso l’annullamento della misura cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 34790 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste l’interesse dell’indagato a impugnare il provvedimento del tribunale del riesame che abbia annullato l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale per carenza delle esigenze cautelari, allorché il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione sul quadro gravemente indiziario, poiché tale provvedimento non pregiudica la posizione del ricorrente. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen. deve essere concreto e persistere sino al momento della decisione. È pertanto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento che ha rimesso in libertà l’indagato, non incidendo l’eventuale accoglimento su un provvedimento ormai privo di efficacia. L’interesse può essere coltivato, per una futura utilizzazione ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, solo se la circostanza è oggetto di specifica deduzione personale dell’interessato.

Il Fatto

Il Tribunale di Messina, con ordinanza del 4 aprile 2025, in accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullato l’ordinanza del 20 febbraio 2025 del G.i.p. del medesimo Tribunale, con cui era stata applicata la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Il Tribunale ha disposto l’immediata liberazione dell’indagato, ritenendo insussistenti le esigenze cautelari, pur confermando il giudizio di gravità indiziaria.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla qualificazione dei fatti, lamentando l’erronea valorizzazione delle conversazioni intercettate e la mancata sussunzione delle condotte nelle fattispecie di cui all’art. 73, commi 4 o 5, d.P.R. n. 309 cit.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Richiama il principio, qualificato come ius receptum, secondo cui non sussiste l’interesse dell’indagato a impugnare il provvedimento del riesame che abbia annullato la misura cautelare per carenza delle esigenze cautelari, qualora il ricorso si limiti a dedurre il vizio di motivazione sul quadro gravemente indiziario.

La Corte osserva che tale provvedimento non pregiudica sotto alcun profilo processualmente rilevante la posizione del ricorrente. L’interesse richiesto dall’art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere concreto e mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio asseritamente subito, persistendo sino al momento della decisione.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso contro il provvedimento che, all’esito del riesame, abbia confermato la misura coercitiva, qualora l’imputato sia stato nel frattempo rimesso in libertà: l’eventuale accoglimento cadrebbe su un provvedimento ormai privo di efficacia. Sul punto vengono richiamate Sez. 5, n. 1119 del 09/09/2021, dep. 2022, e Sez. 6, n. 9943 del 15/11/2006, dep. 2007.

La Corte precisa inoltre, richiamando Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, che, perché possa ritenersi sussistente l’interesse a coltivare l’impugnazione in vista di una futura utilizzazione ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, formulata personalmente dall’interessato. Nel caso di specie alcuna allegazione in tal senso è stata prospettata attraverso la procura speciale.

All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non delle spese di cassa, non potendosi univocamente ricondurre a una scelta consapevole e colpevole la proposizione del ricorso, per le ragioni prettamente giuridiche della rilevata inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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