Concorso nello spaccio per chi riceve il denaro della cessione (Cass. pen. Sez. II n. 38161 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In forza della clausola “fuori dei casi di concorso” contenuta negli artt. 378 e 379 cod. pen., il delitto di favoreggiamento, personale e reale, presuppone che il soggetto attivo non sia coinvolto, né oggettivamente né soggettivamente, nella realizzazione del reato presupposto. Con riferimento al delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, deve quindi qualificarsi come concorso la condotta di chi riceva il denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga, a nulla rilevando che la ricezione sia antecedente, contestuale o successiva alla consegna. Rileva, infatti, il contributo coscientemente arrecato alla diffusione della sostanza stupefacente in una delle fasi della trattativa illecita, potendosi ravvisare il favoreggiamento reale solo quando la condotta non presenti legami con alcuna delle attività finalizzate allo spaccio. Il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto alla verifica delle ragioni giuridiche e dell’assenza di illogicità evidenti, restando demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli indizi.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 4 aprile 2025, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato gli arresti domiciliari a una indagata per plurimi reati in materia di stupefacenti, tra cui il delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e singoli episodi di spaccio ex art. 73 della stessa legge.
Avverso tale ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa ed erronea applicazione della legge penale, la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine alla gravità indiziaria e la contraddittorietà della motivazione sulle esigenze cautelari. La difesa sosteneva, in particolare, che l’intervento dell’indagata nella ricezione del denaro doveva qualificarsi, al più, come favoreggiamento reale e non come concorso nello spaccio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ribadito che il controllo di legittimità sui provvedimenti de libertate è circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato, per verificarne le ragioni giuridiche e l’assenza di illogicità evidenti. Il controllo non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la concludenza dei dati probatori, non essendo consentite censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze.
Passando al merito, la Corte ha richiamato il condiviso orientamento di legittimità secondo cui, in forza della clausola “fuori dei casi di concorso”, il favoreggiamento presuppone l’estraneità del soggetto attivo alla realizzazione del reato presupposto. Ne deriva che, con riferimento all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, integra il concorso la condotta di chi riceva il denaro quale contropartita della consegna di un carico di droga.
La Corte ha precisato che è irrilevante che la ricezione del denaro sia antecedente, contestuale o successiva alla consegna della sostanza. Ciò che rileva è il contributo coscientemente arrecato dall’agente alla diffusione della sostanza stupefacente, in una delle fasi della trattativa illecita. Il favoreggiamento reale è configurabile solo quando la condotta non presenti legami con alcuna delle attività finalizzate allo spaccio.
Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata aveva dato conto della piena consapevolezza dell’indagata circa la correlazione tra la ricezione del denaro e la consegna della sostanza, non spiegandosi altrimenti a che titolo quelle somme venissero incamerate. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha richiamato la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., rilevando l’ampia motivazione del provvedimento e la mancata contestazione specifica in sede di riesame.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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