Continuazione in executivis: aumenti non superiori a quelli fissati in cognizione (Cass. pen. Sez. I n. 32011 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, il giudice che procede alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della continuazione deve quantificare la pena complessiva in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza di condanna. Gli è altresì preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena irrogata in sede di cognizione per le singole fattispecie. La natura di istituto favorevole al reo può giustificare il superamento, in executivis, del giudicato sulla misura della pena soltanto a vantaggio e mai in pregiudizio del condannato. Il giudice deve inoltre calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato-satellite, con impegno argomentativo correlato all’entità degli aumenti.

Il Fatto

Il condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del reato continuato tra due sentenze irrevocabili emesse dalla Corte d’appello di Catania: la prima per estorsione aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, la seconda per associazione di stampo mafioso ed estorsione.

La Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo della continuazione, ha individuato il reato associativo come più grave e ha confermato gli aumenti già operati, applicando un aumento di anni due e mesi otto di reclusione e rideterminando la pena finale in anni diciannove e mesi dieci. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del favor rei e del divieto di reformatio in peius, nonché il vizio di motivazione sull’aumento applicato ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro nomofilattico consolidato. Richiama Sez. I n. 44240 del 18/06/2014, secondo cui il giudice dell’esecuzione non può quantificare la pena oltre la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza, né rettificare in aumento la pena irrogata in cognizione. Il principio è ribadito da Sez. U n. 6296 del 24/11/2016, che vieta aumenti per i reati-satellite superiori a quelli fissati dal giudice della cognizione.

La Corte valorizza anche Sez. V n. 7432 del 27/09/2013, che consente di determinare la pena in misura inferiore o eguale alla somma delle pene inflitte, e Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, che impone il calcolo e la motivazione distinti per ciascun reato-satellite.

Sul primo motivo, la Corte esclude la violazione del favor rei e del divieto di reformatio in peius. La Corte d’appello ha ridimensionato la condanna originaria, quantificata in anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione, portandola ad anni due e mesi otto grazie alla diminuente per il rito speciale. Non vi è dunque alcun pregiudizio per il condannato, né rilievo possono avere gli aumenti ritenuti minori in altra sede.

Sul secondo motivo, la Corte rileva che la motivazione esiste, seppure sintetica, e si fonda sul riferimento alla gravità del reato di estorsione continuata ed aggravata. Il richiamo alla sentenza precedente, che aveva già applicato la continuazione ai fatti reiterati in circa due anni con le aggravanti ritenute sussistenti, rende il provvedimento pienamente intellegibile. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

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