Inammissibile il ricorso che censura la motivazione su motivi di appello generici (Cass. pen. Sez. II n. 38157 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione con cui si deduca il difetto di motivazione della sentenza di appello in relazione a un motivo di gravame affetto da inammissibilità originaria, per genericità o manifesta infondatezza. L’eventuale accoglimento della doglianza non potrebbe produrre alcun esito favorevole nel giudizio di rinvio, essendo il giudice del rinvio vincolato a dichiarare l’inammissibilità non rilevata. Il vizio di motivazione è censurabile solo se il motivo di appello era specifico. In tema di risarcimento del danno, la contestazione della quantificazione è inammissibile quando la liquidazione resti affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 09/07/2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Bari che aveva condannato l’imputata, concesse le attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione, sospensione condizionale compresa, per il delitto di occupazione abusiva di immobile e relativo danneggiamento, oltre al risarcimento in favore della parte civile.
Avverso tale pronuncia l’imputata proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto: la Corte territoriale l’avrebbe rigettata senza esaminare la specifica posizione dell’imputata e operando una valutazione cumulativa delle posizioni di quasi tutti i coimputati. Con lo stesso motivo si censurava la carenza di motivazione sulle statuizioni civili.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla regola secondo cui è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine. Se il motivo era già inammissibile, l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole, perché in sede di rinvio il giudice non potrebbe fare altro che dichiarare l’inammissibilità in precedenza non dichiarata.
Il collegio richiama sul punto Sez. 3 n. 46588 del 03/10/2019, Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022 e Sez. 2 n. 34044 del 20/11/2020, secondo cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti insieme ad altri specifici, non può formare oggetto di ricorso, poiché tali motivi restano viziati da inammissibilità originaria anche quando il giudice dell’impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il motivo di appello era già generico e aspecifico. Esso aveva ad oggetto il trattamento sanzionatorio e, nella parte espositiva, si limitava ad affermare laconicamente che l’appellante potesse essere ritenuta non punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., senza confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado che aveva escluso la particolare tenuità del fatto.
Quanto alla doglianza sul difetto di motivazione, la Corte osserva che la Corte di appello ha comunque motivato, seppure sinteticamente, escludendo l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in ragione della durata dell’occupazione e dei danni arrecati agli immobili. La motivazione, pertanto, non è né contraddittoria né manifestamente illogica.
Anche il motivo sulla quantificazione del danno è inammissibile, perché già generico in appello e comunque non censurabile in cassazione: la liquidazione, come affermato da Sez. 3 n. 24322 del 17/04/2025, sfugge a una valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.