Rifiuti fuori sede stradale: nessun obbligo di rimozione per il concessionario (TAR Campania n. 2549 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il sindaco ingiunge la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ai sensi dell’art. 192 d.lg. n. 152/2006 presuppone che il destinatario sia titolare di un’obbligazione reale o di una posizione di controllo sull’area interessata. Il concessionario autostradale non risponde dello sversamento avvenuto al di fuori della sede stradale e delle fasce di pertinenza, individuate secondo la definizione dell’art. 3, n. 46, cod. strada. Il verbale di consegna che trasferisce la sola gestione dell’arteria con le relative pertinenze non estende la responsabilità oltre il confine stradale. In assenza di proprietà o di diritto reale di godimento sulle aree, l’imputazione della condotta a titolo di colpa è esclusa.

Il Fatto

Il sindaco di Giugliano in Campania, con ordinanza n. 97 del 13 maggio 2024, ha ingiunto al concessionario stradale la rimozione e lo smaltimento di rifiuti rinvenuti sul suolo identificato al catasto. Il provvedimento muoveva da un duplice presupposto: l’abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani e ingombranti, con carcasse di auto incendiate, e l’individuazione dei responsabili negli abitanti di un vicino campo Rom, già destinatari di autonoma ordinanza. Quanto alla titolarità dell’area, la Regione aveva dichiarato la propria incompetenza indicando il concessionario quale soggetto tenuto alla manutenzione e pulizia.

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza davanti al TAR Campania, contestando la duplicazione dei provvedimenti rispetto a un’ordinanza coeva relativa ad aree contigue, l’insussistenza dei presupposti dell’art. 192 d.lg. n. 152/2006 e la contraddittorietà dell’azione amministrativa, avendo il Comune ingiunto la rimozione anche ad altri soggetti. In via subordinata ha dedotto il difetto di imputabilità almeno a titolo di colpa. Il Comune, la Regione e la Città Metropolitana hanno chiesto la reiezione. La tutela cautelare è stata concessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione per mancata impugnazione delle note endoprocedimentali: si tratta di atti privi di autonoma efficacia lesiva, mentre l’unico provvedimento lesivo è quello sindacale, tempestivamente gravato.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Le due ordinanze coeve riguardano aree distinte e separate, nonostante la vicinanza, e differenti sono le tipologie di rifiuto e i presunti responsabili degli sversamenti: nella specie esaminata i rifiuti provengono dagli abitanti del campo Rom, già individuati e destinatari di separata ordinanza. Manca dunque la dedotta duplicazione.

Il ricorso è invece fondato quanto all’insussistenza dei presupposti dell’art. 192 nei confronti della ricorrente. La società ha documentato che l’area è attraversata da due arterie distinte: la statale, di cui è concessionaria dal novembre 2018 a seguito del verbale di consegna, e la provinciale, estranea alla sua gestione e parallela alla prima. Le aree di sversamento si collocano al di fuori della sede stradale e non è stato dimostrato che costituiscano pertinenza della statale: la provinciale separa fisicamente la statale dalle aree interessate.

Il Collegio valorizza la definizione recata dall’art. 3, n. 46, cod. strada, richiamata dal verbale di consegna: la sede stradale comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza, delimitate dal confine stradale. Nessun elemento offerto dai resistenti consente di ricondurre le particelle all’interno di tale confine. La società, inoltre, non vanta proprietà né diritto reale di godimento sulle aree, essendo concessionaria di un bene demaniale.

La conclusione vale per tutte le particelle considerate, e in modo evidente per quella posta a distanza di un centinaio di metri dalle strade e in parte occupata dal campo Rom. Il provvedimento è pertanto illegittimo e va annullato, con assorbimento di ogni altra censura. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, unico destinatario della domanda, avendo la notificazione agli altri enti mera funzione notiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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