Procedimento disciplinare militare, il termine di 270 giorni non si azzera dopo l’annullamento giurisdizionale (Cons. Stato n. 7095 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare militare, l’art. 1373 del d.lgs. n. 66/2010 consente la rinnovazione del procedimento annullato in sede giurisdizionale solo se non siano già decorsi gli originari termini perentori. Il termine complessivo di duecentosettanta giorni previsto dall’art. 1392 del d.lgs. n. 66/2010 non riparte integralmente dopo l’annullamento: il giudizio impugnatorio produce un effetto sospensivo, dovendosi sommare il tempo già speso nel primo procedimento a quello impiegato dopo il giudicato amministrativo di annullamento. Superata la soglia complessiva, l’amministrazione decade dal potere di irrogare la sanzione di stato.

Il Fatto

Il ricorrente, appuntato dell’Arma dei Carabinieri, era stato condannato in primo grado per rapina; in appello i fatti venivano riqualificati come furto aggravato e dichiarato il non luogo a procedere per difetto di querela, con pronuncia resa definitiva nel 2007. Conclusosi il giudizio penale, l’amministrazione apriva il procedimento disciplinare e irrogava la perdita del grado per rimozione.

Il Consiglio di Stato, con una precedente decisione, accoglieva parzialmente l’appello del militare per l’illegittima costituzione della commissione di disciplina. L’amministrazione riapriva quindi il procedimento e confermava la sanzione. Il TAR Lazio respingeva il nuovo ricorso, ritenendo rispettato il termine di sessanta giorni per la riapertura, senza esaminare il profilo del termine complessivo di duecentosettanta giorni. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondato il motivo con cui l’appellante censura l’omessa pronuncia sul termine perentorio di chiusura del procedimento. Il giudice di primo grado si era limitato a verificare la tempestività della riapertura rispetto alla notifica della sentenza di annullamento, trascurando la doglianza sul superamento della durata complessiva.

Il punto di diritto ruota attorno all’art. 1373 cod. ord. mil., che subordina la rinnovazione alla condizione che non siano già decorsi gli originari termini perentori, limitatamente alle sanzioni di stato. Richiamando un proprio precedente, il Consiglio di Stato chiarisce che nessun limite alla rinnovazione è previsto oltre quello del decorso degli originari termini e che, in caso di annullamento dell’atto conclusivo, il procedimento riprende dal primo degli atti annullati.

Il Collegio condivide la ricostruzione del C.G.A.R.S. secondo cui il termine di duecentosettanta giorni non decorre integralmente durante il giudizio impugnatorio, ma nemmeno l’annullamento giurisdizionale rimette l’amministrazione interamente in termini. Si configura così un effetto sospensivo: occorre calcolare il tempo già speso nel primo procedimento e far decorrere il tempo residuo dal giudicato amministrativo di annullamento.

Applicando tale regola, dalla conoscenza della sentenza penale al primo provvedimento disciplinare erano decorsi centotrentadue giorni; dalla notifica della sentenza di annullamento alla conclusione del nuovo procedimento altri centocinquantacinque giorni, per un totale di duecentottantasette giorni. Il termine di duecentosettanta giorni risultava dunque superato, con conseguente decadenza del potere sanzionatorio.

Da ciò deriva l’illegittimità degli atti impugnati e l’erroneità della statuizione appellata, che non aveva esaminato il profilo. I rimanenti motivi restano assorbiti. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della novità della questione e della lacunosità nella ricostruzione fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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