Residui della pulizia stradale e messa in riserva: esclusione dalla raccolta differenziata in assenza di prova del recupero (TAR Puglia n. 318 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I residui della pulizia stradale (codice EER 20 03 03) sono computati nella percentuale di raccolta differenziata soltanto se avviati a recupero, mentre rientrano tra i rifiuti urbani indifferenziati se avviati a smaltimento. L’operazione di messa in riserva (R13) costituisce attività preparatoria e intermedia che non implica, di per sé, alcun recupero effettivo di materia. Grava sul soggetto che intende far valere il computo del rifiuto nella raccolta differenziata l’onere di dimostrare l’effettiva destinazione a recupero; in mancanza del dato quantitativo, l’intero flusso deve essere escluso. La determinazione del tributo assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell’anno precedente, senza alcuna applicazione retroattiva.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava la Determinazione Dirigenziale n. 115 del 31 marzo 2026 della Regione Puglia nonché numerosi atti di ARPA Puglia, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti che escludevano i residui della pulizia stradale dal computo della percentuale di raccolta differenziata per l’anno 2026. L’Amministrazione resisteva, contestando la destinazione dei rifiuti in questione alla sola operazione di messa in riserva (R13) e non all’effettivo recupero.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 maggio 2016, attuativo dell’art. 205, comma 3-quater, del D.Lgs. n. 152/2006, che espressamente prevede il computo dei residui della pulizia stradale nella raccolta differenziata solo «se avviati a recupero». I rifiuti risultano invece inclusi tra quelli indifferenziati se destinati a smaltimento.
Quanto all’operazione R13, definita dall’Allegato C, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 come messa in riserva per sottoporre i rifiuti a successive operazioni, il Collegio rileva che essa ha natura meramente strumentale e non realizza alcun recupero effettivo di materia. Ne consegue che il conferimento in R13 non è di per sé sufficiente a qualificare il rifiuto come raccolto in modo differenziato.
La Corte evidenzia inoltre che il D.M. 26 maggio 2016 esclude l’intero flusso laddove non sia disponibile il dato quantitativo delle quantità destinate a operazioni di riciclaggio o recupero. Nella specie, il Comune non ha fornito tale riscontro, non assolvendo all’onere probatorio che grava su chi intende far valere il computo nella raccolta differenziata.
Il Collegio esclude altresì profili di retroattività, poiché l’art. 205, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che la determinazione del tributo assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell’anno precedente. La verifica dei dati trasmessi dai Comuni, entro il 31 gennaio dell’anno successivo ai sensi dell’art. 9 della L.R. Puglia n. 8/2018, non può quindi ritenersi applicazione retroattiva dell’aliquota.
Il Tribunale precisa infine che un’eventuale prassi amministrativa pregressa, che non avesse verificato l’effettiva destinazione al recupero dei rifiuti conferiti in R13, non potrebbe comunque costituire parametro di legittimità, essendo in contrasto con i criteri del D.M. 26 maggio 2016. Nemmeno l’insufficienza della capacità impiantistica regionale rileva, a fronte della presenza di impianti autorizzati.
Nota della Redazione
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