Revoca abilitazione Entratel solo nei casi tassativi del d.P.R. n. 322/1998 (C.G.A.R.S. n. 268 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le cause di legittima revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni tramite il sistema Entratel sono esclusivamente quelle tassativamente previste dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998: commissione di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di trasmissione, provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine professionale o revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale. L’art. 25, comma 3, D.M. n. 164/1999 ha natura meramente procedimentale: consente all’ufficio di vigilanza di trasmettere la documentazione all’ufficio competente, ma non amplia il perimetro delle cause di revoca né autorizza alcun automatismo tra irregolarità nell’assistenza fiscale e revoca dell’abilitazione. La mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità e correntezza fiscale previsti dall’art. 8 D.M. n. 164/1999 rileva per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione, non per l’accesso al sistema Entratel. Trattandosi di norma a contenuto sanzionatorio, ne è inibita l’interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

Un dottore commercialista, iscritto al competente Ordine professionale, aveva presentato istanza di rinnovo annuale per l’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità ai sensi del D.M. n. 164/1999. L’Agenzia delle Entrate ha chiesto integrazioni documentali e chiarimenti sui carichi erariali pendenti emersi dall’Anagrafe Tributaria, avviando il procedimento di verifica dei requisiti soggettivi di cui all’art. 8 del citato decreto. Il professionista, per ragioni di salute, ha trasmesso la documentazione solo successivamente.

Nel frattempo l’Amministrazione finanziaria ha disposto la cancellazione dall’elenco dei professionisti abilitati al visto di conformità e la revoca dell’autorizzazione all’accesso al servizio telematico Entratel, per la ritenuta incompatibilità tra la grave esposizione debitoria e la delicata attività di assistenza fiscale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sola revoca dell’accesso a Entratel. L’Agenzia e il Ministero hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. affronta due questioni. In via preliminare rileva il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze, non essendo stato impugnato alcun atto del Dicastero e non essendo lo stesso neppure evocato in primo grado; la sua menzione nell’epigrafe della sentenza appellata è quindi erronea.

Nel merito, l’appellante sostiene che la revoca dell’accesso a Entratel possa fondarsi sul combinato disposto degli artt. 21, comma 2, lett. c) e 25, comma 3, D.M. n. 164/1999, che consentirebbe di valorizzare violazioni tributarie ripetute o gravi commesse dal professionista sul piano personale. Il Collegio respinge la tesi.

La Corte muove dalla lettura dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998, disposizione espressamente dedicata alla revoca dell’abilitazione alla trasmissione telematica. Essa prevede come cause di revoca solo le gravi o ripetute irregolarità commesse nello svolgimento dell’attività di trasmissione, i provvedimenti di sospensione adottati dall’ordine di appartenenza e la revoca dell’autorizzazione da parte dei centri di assistenza fiscale. Non vi rientra l’esposizione debitoria verso l’Erario.

L’art. 8 D.M. n. 164/1999, richiamato dall’art. 21 con riferimento ai soli professionisti che intendano esercitare la facoltà di rilasciare visto di conformità o asseverazione, ha un perimetro applicativo definito e non disciplina l’accesso a Entratel. L’art. 25 del medesimo decreto, dedicato alla vigilanza, si limita a consentire la trasmissione della documentazione all’ufficio competente, il quale potrà revocare l’abilitazione solo ove ravvisi una delle ipotesi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998. Nessun automatismo è quindi configurabile.

La Corte richiama la propria costante giurisprudenza (C.G.A.R.S. n. 72 del 2021, n. 1018 del 2020, n. 42 del 2022 e i recenti nn. 169, 170, 171 e 172 del 10 marzo 2025), ribadendo che le cause di revoca restano tassative e che, trattandosi di norma sanzionatoria, non è ammessa interpretazione estensiva. Infine, la richiesta di rimessione all’Adunanza Plenaria è respinta ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., mancando un contrasto giurisprudenziale. L’appello è quindi respinto, senza regolazione delle spese per la mancata costituzione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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