L’ottemperanza non consente di sindacare i presupposti del giudicato: il diritto alla Carta docente si esecuta coattivamente (TAR Lazio n. 10978 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato senza poter rimettere in discussione la fondatezza della pretesa, i cui presupposti non sono sindacabili dal giudice dell’ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti in ordine all’esecuzione, determina l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il proprio diritto a usufruire della Carta docente ex art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici indicati. Il giudice del lavoro aveva altresì condannato l’Amministrazione all’accredito del beneficio, oltre interessi e rivalutazione.
Non avendo il Ministero ottemperato, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’inosservanza delle statuizioni di condanna. L’Amministrazione si costituiva solo formalmente, senza fornire elementi utili.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come la sentenza di cui si chiedeva l’esecuzione fosse passata in giudicato, notificata e assistita dal decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Ha quindi affermato la sussistenza della propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm., trattandosi di giudizio volto a ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario del lavoro. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha richiamato il principio per cui, in materia di ottemperanza, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’intervenuta esecuzione.
Il TAR ha precisato che la pretesa azionata trae origine direttamente dal titolo esecutivo e che i suoi presupposti non possono essere sindacati in questa sede. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato fin da ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, lasciando salva la possibilità di una successiva valutazione su istanza di parte.
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Nota della Redazione
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