Riqualificazione in reato più grave e carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 5 n. 6523 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione con cui l’imputato, già condannato per il delitto di cui all’art. 612, comma 2, cod. pen., richieda la riqualificazione della condotta in un reato più grave quale il danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. La nozione di interesse deve essere valutata in una prospettiva utilitaristica, come finalità di rimuovere uno svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa di quella impugnata. Qualora il reato invocato dal ricorrente sia sanzionato con una pena più severa nel minimo e nel massimo edittale, nessuna utilità può derivare dall’eventuale accoglimento della doglianza. La circostanza attenuante di cui all’art. 116, comma 2, cod. pen. non opera quando il reato effettivamente commesso dal concorrente sia meno grave di quello voluto dal reo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva ritenuto due imputati responsabili del reato di minaccia grave, condannandoli a pene contenute. La condotta contestata consisteva nell’avere profferito frasi ingiuriose, lanciato oggetti e mimato il possesso di un’arma con l’intenzione di utilizzarla contro la persona offesa.
Uno dei condannati proponeva ricorso per cassazione, deducendo che la propria condotta avrebbe integrato il diverso reato di danneggiamento, non essendo stata da lui prospettata l’eventualità di un futuro male ingiusto. Il medesimo ricorrente eccepiva altresì la mancata applicazione dell’art. 116 cod. pen., sostenendo che la condotta minatoria sarebbe stata posta in essere unicamente dal coimputato in modo estemporaneo e improvviso. Il secondo condannato censurava invece la sentenza per assenza di elementi certi circa l’attribuzione della condotta alla sua persona.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come il primo motivo di ricorso fosse inammissibile per mancanza di interesse. Ha richiamato il principio per cui l’interesse a impugnare va individuato in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa di rimuovere una situazione di svantaggio processuale e in quella positiva di conseguire una decisione più vantaggiosa e logicamente coerente con il sistema normativo, citando le Sezioni Unite n. 6624 del 2011.
Nel caso di specie, la riqualificazione richiesta dal ricorrente avrebbe condotto all’applicazione del reato di danneggiamento, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, titolo di reato più grave rispetto alla minaccia contestata, per la quale è prevista la pena fino a un anno di reclusione. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che nessuna utilità, in termini di decisione più vantaggiosa, sarebbe potuta derivare dall’accoglimento della censura, risultando la doglianza in ogni caso manifestamente infondata per il carattere intimidatorio della condotta complessivamente considerata.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. pen., la Suprema Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la compartecipazione di entrambi gli imputati alla condotta minatoria, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle videoriprese. Ha inoltre precisato che l’attenuante di cui al secondo comma della disposizione invocata non poteva trovare applicazione, operando solo nell’ipotesi in cui il reato commesso dal concorrente sia più grave di quello voluto, evenienza inversa rispetto a quella prospettata nel ricorso.
Il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato parimenti inammissibile per genericità e aspecificità della censura, non essendosi il ricorrente confrontato con le ragioni della decisione impugnata, la quale aveva fatto riferimento al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa e agli atteggiamenti minatori riferiti a entrambi gli imputati. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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