Tempestività dell’impugnazione PEC per accettazione entro le 24 (Cass. pen. Sez. 3 n. 987 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico degli atti penali, ai sensi dell’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen., il termine per il deposito di dichiarazioni, documenti e altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile. La norma si applica anche al deposito degli atti di impugnazione effettuato tramite posta elettronica certificata nelle more del completamento della transizione al processo penale telematico, ai sensi dell’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022. È, pertanto, irrilevante la data di presa in carico dell’atto da parte del personale di cancelleria, dovendo il giudice del riesame verificare la tempestività del gravame sulla base delle ricevute di avvenuta consegna della PEC.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame cautelare reale, aveva dichiarato inammissibile, per tardività, la richiesta di riesame proposta nell’interesse di una società indagata per l’illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231/2001 avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Noia per un importo pari a euro 37.159.392,00.
Il Tribunale aveva ritenuto che l’istanza, depositata in cancelleria il 7/7/2025, fosse stata presentata oltre il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 324 cod. proc. pen., decorrente dalla notifica del verbale di esecuzione del sequestro. La difesa della società aveva invece dedotto la tempestività dell’impugnazione, in quanto inviata tramite PEC entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo l’ordinanza di inammissibilità fondata esclusivamente sulla data di deposito apposta dalla cancelleria, senza considerare la documentazione attestante la trasmissione telematica dell’atto.
La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 172, comma 6-bis, cod. proc. pen. — introdotto dall’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2022 — secondo cui il termine per il deposito degli atti con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile. Ha altresì evidenziato che la disciplina transitoria di cui all’art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, applicabile al riesame reale non ancora depositabile tramite il portale telematico, espressamente prevede che il deposito tramite PEC è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio, già affermato nella vigenza della normativa emergenziale, per cui la data di acquisizione (ricezione) della PEC da parte del sistema ricevente è il momento rilevante ai fini della tempestività, dovendo il giudice del riesame procedere al controllo sulla base delle ricevute di attestazione delle ricezioni, a nulla rilevando l’eventuale attestazione di cancelleria per una data diversa.
Nel caso di specie, le ricevute di avvenuta consegna allegate al ricorso dimostravano che l’istanza di riesame era stata trasmessa alla PEC dedicata del Tribunale di Napoli il 5/7/2025, prima delle ore 24 dell’ultimo giorno utile. L’impugnazione doveva, pertanto, considerarsi tempestivamente proposta.
La Corte ha, conseguentemente, annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.
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Nota della Redazione
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