Il camper è privata dimora anche durante il sonno (Cass. pen. Sez. 7 n. 3994 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all’espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione. Rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. La concessione dell’attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio cagionato sia di valore economico pressoché irrisorio, valutato anche in relazione agli effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, senza che rilevi la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Firenze, per il delitto di cui agli artt. 624-bis, primo comma, e 625, primo comma, n. 2, cod. pen., per essersi introdotto in un camper in cui le persone offese svolgevano atti della vita privata, sottraendo beni. La corte territoriale aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando i motivi di gravame. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava l’erronea qualificazione del fatto come furto in abitazione. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto il fatto, come accertato, è stato correttamente sussunto nello schema del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen.. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 31345 del 2017, secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi ove si svolgono non occasionalmente atti della vita privata. Ha inoltre valorizzato il precedente di Sez. 5, n. 2670 del 2018, che qualifica il camper come luogo di privata dimora quando ne sia accertata la destinazione ad attività tipiche della vita privata, quale il dormire.
La Corte ha poi valutato il secondo motivo, riguardante il diniego dell’attenuante della speciale tenuità del danno. Il motivo è stato ritenuto affetto da genericità e manifestamente infondato. La concessione dell’attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il danno sia di valore pressoché irrisorio, con riguardo sia al valore della cosa sia agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima. La corte territoriale si era attenuta a tale principio, rigettando la richiesta.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni
- Art. 624-bis c.p. – Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari