Riforma in appello e obbligo di motivazione rafforzata sull’aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. II n. 7256 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che, in riforma della decisione di primo grado, escluda la circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. non può limitarsi a una lettura parziale del compendio probatorio. Allorché il contrasto di valutazione si ponga tra i due giudici del merito, e non tra una parte e il giudice, grava sull’organo del gravame l’obbligo di riesaminare integralmente il materiale istruttorio già vagliato dal primo giudice, considerando anche gli elementi da questi valorizzati, e di strutturare una motivazione rafforzata, che dia puntuale ragione delle difformi conclusioni. La mera adesione ad alcuni soltanto degli indizi, con superamento immotivato degli altri, integra il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio limitato al punto.

Il Fatto

La vicenda trae origine da indagini su un sistema di frodi fiscali nel commercio di prodotti petroliferi, realizzate attraverso l’interposizione di società “cartiere” e di falsi esportatori abituali, con evasione di IVA e di accise. Il primo giudice aveva affermato la responsabilità degli imputati e ritenuto sussistente, tra l’altro, l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, contestata in relazione al reato associativo e ad alcuni reati-fine.

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma, aveva escluso tale aggravante, ritenendo non provato il fine di agevolare i sodalizi di riferimento. Avverso la decisione hanno proposto ricorso sia il Procuratore generale territoriale, dolendosi del vizio di motivazione sull’esclusione dell’aggravante, sia i difensori degli imputati, censurando molteplici profili di merito, tra cui la configurabilità del reato associativo, il concorso nei reati tributari, la confisca e il trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione dei limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, ribadendo che il giudizio della Cassazione è di mera legittimità e non può tradursi in una rivalutazione del fatto. Tuttavia, quando il contrasto valutativo si pone tra i due giudici del merito, e non tra una parte e il giudice, l’appello che sovverta l’accertamento deve fondarsi su una motivazione rafforzata.

Richiamando le Sezioni Unite “Musumeci”, la Corte ribadisce che il giudice di appello, ove pervenga a conclusioni diverse da quelle di primo grado, deve riesaminare integralmente il materiale probatorio, senza limitarsi a inserire notazioni critiche di dissenso nella struttura argomentativa della sentenza impugnata.

Nel caso concreto, la Corte di appello ha escluso l’aggravante senza prendere in esame tutti i corposi elementi valorizzati dal primo giudice, limitandosi ad alcuni soltanto e superandone immotivatamente altri. Il vizio di motivazione così ravvisato rende fondato il ricorso del Procuratore generale, con annullamento limitato al punto dell’aggravante e rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Sugli altri motivi, la Corte conferma la configurabilità del reato associativo di cui all’art. 416 cod. pen., escludendo che l’assenza del Coppola dal procedimento o la temporaneità di taluni contributi valgano a escludere il vincolo. Quanto ai reati tributari, il Collegio ribadisce la compatibilità del concorso tra l’art. 3 e l’art. 8 d.lgs. n. 74/2000, escludendo il bis in idem, e la configurabilità dell’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti anche in presenza di un’apparenza negoziale trilaterale.

La Corte, infine, accoglie parzialmente taluni motivi delle difese: annulla senza rinvio quanto al capo relativo allo Schiavone per un periodo di condotta successivo all’arresto, e con rinvio quanto al capo dell’omessa dichiarazione nei confronti di Coppola, Mercadante e Auriemma, nonché quanto alla confisca nei confronti della Bettozzi, per carenza di motivazione sulla quantificazione dell’imposta evasa e sull’asserita duplicazione del profitto. Rigetta nel resto i ricorsi degli altri imputati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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