Rischio interferenziale e obblighi di coordinamento del subappaltatore (Cass. pen. Sez. IV n. 8297 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali previsti dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 gravano su tutti i datori di lavoro coinvolti nell’esecuzione dell’opera, ivi compresi i subappaltatori, senza che sia necessaria in capo a costoro la disponibilità giuridica dei luoghi. Quest’ultima condizione, richiesta dall’art. 26, comma 1, delimita il solo campo di applicazione della disciplina e permane in capo al datore di lavoro-committente, che ad esso non si sostituisce né si aggiunge per i subappaltatori. Il rischio interferenziale, inoltre, sussiste per il solo fatto che nell’attività lavorativa siano coinvolti plessi organizzativi diversi, risultando irrilevante che le imprese compiano la medesima operazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 03.07.2024, ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Civitavecchia, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di un datore di lavoro per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, concedendo la sospensione condizionale della pena. L’imputato, legale rappresentante di un’impresa subappaltatrice, era stato ritenuto responsabile del decesso di un dipendente e del grave ferimento di altri due, rimasti schiacciati dal ribaltamento di un autocarro durante lo scarico di blocchi in cemento.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando tre motivi: violazione dell’art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 in punto di disponibilità giuridica dei luoghi; carenza e illogicità della motivazione sulla sussistenza del rischio interferenziale; carenza e illogicità della motivazione sulla condotta omissiva di coordinamento e sul nesso di causalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso manifestamente infondato. Sul primo motivo osserva che non assume rilievo, nella vicenda, la disponibilità giuridica dei luoghi in capo alla ditta subappaltatrice, pur ritenuta sussistente dai giudici di merito. L’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 postula tale disponibilità in capo al solo datore di lavoro-committente che ha affidato l’esecuzione di opere in appalto: è il primo comma a perimetrare il campo di applicazione del secondo, come conferma l’incipit “nell’ipotesi di cui al comma 1”.
Da ciò discende che il comma 2 non estende al subappaltatore la necessità di avere la disponibilità dei luoghi. Pertanto, una volta che il committente, nella cui disponibilità sono i luoghi, decide di affidare a terzi l’esecuzione delle opere, perché sorgano in capo al subappaltatore gli obblighi di cooperazione e coordinamento non si richiede che anche costui abbia la disponibilità dei luoghi, posto che essa permane in capo al committente.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude il dedotto vizio motivazionale. La sentenza impugnata ha affermato la ricorrenza di un rischio interferenziale a fronte dello svolgimento, sul cantiere, di attività che vedevano contemporaneamente coinvolte due diverse imprese. Non rileva che appaltatrice e subappaltatrice fossero intente alla medesima attività di scarico dei blocchi new jersey: secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata con le pronunce Sez. 4 n. 18200 del 2016, Sez. 4 n. 30557 del 2016, Sez. 4 n. 34869 del 2017, Sez. 4 n. 9167 del 2018 e Sez. 4 n. 1777 del 2018, il rischio interferenziale ha origine per il solo fatto che siano coinvolti plessi organizzativi diversi.
Il terzo motivo è parimenti destituito di fondamento. La decisione territoriale, ricostruiti i fatti e accertato il rischio interferenziale, ha posto in rilievo che l’imputato ometteva di coordinarsi con l’impresa appaltatrice circa lo svolgimento di un’attività pericolosa, consentendo ai propri dipendenti di sostare sotto i carichi sospesi, e ha ritenuto che, osservando le norme di sicurezza, il rischio sarebbe stato evitato. L’apparato argomentativo è congruo e non contraddittorio.
La Corte rileva infine che, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., va corretta la sentenza impugnata: essa aveva erroneamente applicato la continuazione tra omicidio colposo e lesioni personali colpose, benché fosse applicabile, ratione temporis, l’art. 589, ultimo comma, cod. pen. Non essendo stata inflitta una pena illegale, la correzione dell’errore materiale è consentita nel senso di riferire la conferma dell’affermazione di responsabilità al reato di cui all’art. 589, ultimo comma, cod. pen. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 589 c.p. – Omicidio colposo
- Art. 619 c.p.p. – Rettificazione di errori non determinanti annullamento