Remissione di querela in cassazione: annullamento senza rinvio e spese al querelante (Cass. pen. Sez. VI n. 31114 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta remissione di querela, ritualmente accettata dagli imputati, determina l’estinzione del reato e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. a), cod. proc. pen., sempre che dagli atti non emerga la necessità di pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito ex art. 129 cod. proc. pen.. La verifica prioritaria dell’eventuale causa estintiva non esonera il giudice di legittimità dal controllo sulla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento più favorevole. Le spese processuali sono poste a carico del querelante, salvo diverso accordo tra le parti.
Il Fatto
Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che, in accoglimento dell’appello della parte civile, aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Genova ai sensi dell’art. 604, comma 6, cod. proc. pen. Il primo giudice aveva ritenuto congrua la somma offerta a titolo di risarcimento, non accettata dalla persona offesa, e aveva dichiarato il reato estinto per condotte riparatorie con sentenza emessa all’esito dell’istruttoria dibattimentale.
La Corte territoriale aveva rilevato che una tale pronuncia è consentita solo con sentenza predibattimentale. Nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa, con successiva accettazione degli imputati.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte rileva che sono stati acquisiti agli atti una valida e rituale remissione di querela e la relativa accettazione. Il reato contestato, procedibile a querela, è pertanto estinto.
Il passaggio decisivo concerne il rapporto tra causa estintiva sopravvenuta e proscioglimento nel merito. La Corte verifica se dagli atti emergano elementi che impongano una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen., il quale prevale sulla declaratoria di estinzione quando risulti evidente l’innocenza dell’imputato.
Dall’analisi delle sentenze di merito non emergono elementi tali da imporre un proscioglimento più favorevole. Il giudice di legittimità non è tenuto a ricostruire il merito, ma solo a escludere che la formula più ampia sia doverosa.
Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. La pronuncia travolge anche le statuizioni civili, con la conseguenza che il capo relativo al risarcimento non può sopravvivere all’estinzione del reato.
Le spese processuali sono poste a carico del querelante, non essendo intervenuto alcun diverso accordo tra le parti. Il principio conferma la linearità del percorso: prima la causa estintiva, poi il controllo sull’eventuale proscioglimento nel merito, infine l’annullamento senza rinvio.
Nota della Redazione
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