Inammissibile la rimessione in termini per accedere al rito abbreviato (Cass. pen. Sez. VII n. 33560 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È preclusa l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato, all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato e beneficiare dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese. In tema di ricettazione, la mancata qualificazione del fatto come ipotesi attenuata è censurabile solo in presenza di una motivazione affetta da evidenti illogicità.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo, in data 12.12.2024, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado con il rito ordinario. Con il primo motivo contesta la mancata rimessione in termini per consentirgli la scelta del rito abbreviato, al fine di beneficiare della riduzione di pena prevista dalla c.d. riforma Cartabia nell’ipotesi di mancata impugnazione della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo lamenta la mancata qualificazione della fattispecie come ipotesi attenuata ai sensi dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. La questione approda in cassazione dopo la conferma integrale della decisione di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo è reputato indeducibile, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. Le censure sono pertanto considerate non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata.

Il motivo è giudicato inoltre manifestamente infondato in diritto, poiché denunzia la violazione di norme processuali smentita dagli atti compulsabili in ragione del vizio denunciato. Il Giudice d’appello ha assolto pienamente l’onere argomentativo sul punto, richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui è preclusa l’istanza di restituzione nel termine articolata dall’imputato, all’esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena per mancata impugnazione della sentenza di primo grado (Sez. V n. 23569 del 02.02.2024).

La ragione di tale preclusione risiede nell’esigenza di evitare la regressione del procedimento a fasi processuali già definite. Il secondo motivo è parimenti escluso in sede di legittimità e manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità.

Sul punto la Corte ricorda che, in tema di ricettazione, il valore del bene è solo un elemento concorrente, in via sussidiaria, ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto: se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa; se è accertata la lieve consistenza economica del bene, possono assumere rilievo gli ulteriori parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo oggettivo del fatto e alla capacità a delinquere dell’agente (Sez. II n. 29346 del 10.06.2022; Sez. II n. 51818 del 06.12.2013). Nel caso concreto è ostativo al riconoscimento dell’ipotesi attenuata il valore dei beni oggetto di ricettazione.

Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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