Mandato ad impugnare specifico se la procura è posteriore alla sentenza (Cass. pen. Sez. II n. 33550 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procura speciale conferita per proporre impugnazione è sufficientemente specifica, ai fini del mandato ad impugnare, quando sia posteriore alla pronuncia della sentenza appellata e richiami il numero di R.G.n.r. delle indagini preliminari. In presenza di tali elementi, il riferimento al solo numero di notizia di reato, in luogo di quello della sentenza, non consente di dedurre l’aspecificità dell’atto. La valutazione della specificità deve muoversi nello spirito del favor impugnationis, che caratterizza l’attività delle corti di appello e di cassazione. L’inserimento nel mandato di facoltà difensive estranee al potere di impugnazione, in quanto mere addizioni superflue, non è causa di invalidità o di inefficacia dell’atto e non può essere utilizzato a fini interpretativi contra reum.

Il Fatto

La Corte di appello di L’Aquila aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla difesa dell’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado per truffa aggravata e sostituzione di persona. Il giudice dell’impugnazione aveva ravvisato la mancanza di uno specifico mandato ad impugnare, ritenendo generica la procura allegata all’atto di appello.

La difesa ha impugnato per cassazione l’ordinanza, deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b ed e), cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva preteso che la procura possedesse i requisiti propri dell’atto di impugnazione, mentre la specificità era assicurata dal riferimento al numero di R.G.n.r. e dalla data della procura, successiva alla pronuncia di primo grado.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha accolto il ricorso, rilevando che la conclusione dell’ordinanza impugnata si fonda su argomenti manifestamente illogici, censurabili sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il percorso argomentativo della Corte muove da un dato interpretativo preciso: dedurre l’aspecificità della procura dal fatto che essa richiami soltanto il numero di notizia di reato, anziché quello della sentenza, non è operazione logica. Parimenti illogico è desumere la genericità dall’inserimento nell’atto di un elenco di facoltà difensive non direttamente collegate al potere di impugnazione per conto del cliente.

La Corte valorizza, in direzione opposta, ulteriori fattori che impongono una lettura conforme al favor impugnationis. In particolare, la posteriorità della procura rispetto alla pronuncia appellata, unitamente al riferimento generale al numero di R.G.n.r., induce a collegare l’atto a una consapevole deliberazione dell’imputato di proporre l’impugnazione, una volta reso edotto dell’esito del giudizio di primo grado, già pronunciato nei suoi confronti.

Quanto alle facoltà difensive estranee all’appello, la Corte chiarisce che si tratta di addizioni effettivamente superflue ai fini dell’atto, ma non per questo causa di invalidità o inefficacia del mandato. Da ciò deriva il divieto di utilizzarle, sia pure a fini interpretativi, in danno dell’imputato, in applicazione del principio quod abundat non vitiat.

La pronuncia si chiude con l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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