Riforma della declinatoria di giurisdizione e obbligo di rimessione al primo giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22358 del 07.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello che riformi la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha la giurisdizione negata dal primo giudice deve pronunciare sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice, ai sensi dell’art. 353, comma 1, cod. proc. civ., nella versione applicabile alle impugnazioni anteriori al 28 febbraio 2023. Non può quindi procedere a valutare nel merito la pretesa del dipendente, ma deve rimettere la causa al giudice di prime cure. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando venga in rilievo la rivendicazione del diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva di riferimento, qualificandosi la relativa posizione come diritto soggettivo e non come interesse legittimo.

Il Fatto

Alcuni dirigenti medici di una azienda sanitaria locale hanno agito per decreti ingiuntivi per ottenere il pagamento della retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale e, per alcuni di essi, delle differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario quanto alla componente variabile aziendale.

La Corte d’appello, in riforma delle sentenze di primo grado, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha deciso nel merito, accogliendo le domande dei medici. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; uno dei dirigenti ha avanzato ricorso incidentale. Nelle more, la ricorrente principale e una controricorrente hanno depositato istanza congiunta di cessazione della materia del contendere limitatamente al loro rapporto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato la cessazione della materia del contendere per il rapporto tra la ricorrente principale e una delle controricorrenti, con compensazione delle spese, in conformità all’istanza congiunta depositata alla vigilia dell’udienza.

Quanto al primo motivo, con cui si contestava l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, la censura è stata respinta. Il Collegio, delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del decreto del Primo Presidente, ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità: quando il dipendente rivendica il diritto alla corretta corresponsione della retribuzione in base alla contrattazione collettiva, la posizione va qualificata in termini di diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte ha osservato che l’art. 353, comma 1, cod. proc. civ., nella versione applicabile alle impugnazioni anteriori al 28 febbraio 2023, impone al giudice d’appello che riformi la declinatoria di giurisdizione di rimandare le parti davanti al primo giudice. La Corte territoriale, una volta affermata la giurisdizione del giudice ordinario, non poteva decidere nel merito la pretesa relativa alla componente variabile, ma doveva rimettere la causa al Tribunale. La sentenza è stata pertanto cassata sul punto, con rinvio.

Il quarto motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo. Il terzo motivo — con cui si denunciava un vizio di extrapetizione per avere la Corte d’appello accolto domande non proposte da alcuni dirigenti — è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per non avere colto la ratio decidendi, risultando irrilevante che i ricorsi monitori riguardassero entrambe le voci o una sola.

I motivi quinto e sesto, relativi alla differenza sulla retribuzione minima contrattuale e all’impossibilità di compensare voci diverse, sono stati dichiarati inammissibili perché, dietro lo schema della violazione di legge, tendevano a censurare l’accertamento di fatto del giudice di merito in ordine alla mancata graduazione delle funzioni e alla mancata corresponsione di somme compensative.

Il ricorso incidentale è stato infine dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo il ricorrente incidentale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito. La Corte ha quindi accolto solo il secondo motivo, cassato la sentenza limitatamente a esso e rinviato la causa al Tribunale, anche per la regolamentazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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