Extraprofitti rinnovabili, presupposti della tutela cautelare e natura degli atti del GSE (TAR Lombardia n. 577 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare non può essere concessa in assenza dei presupposti di cui all’art. 55 cod. proc. amm., ove manchi la soggettivizzazione puntuale del danno grave e irreparabile con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente e ove risulti quanto meno dubbia la diretta impugnabilità degli atti esecutivi (fatture, diffide, avvisi di pagamento) adottati dal GSE nell’ambito del procedimento di recupero degli extraprofitti di cui all’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022. L’operatore del settore energetico è tenuto ad agire con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’attività esercitata, approntando misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese economiche ragionevolmente prevedibili in base al quadro normativo e disciplinare di riferimento. La circostanza che il recupero delle somme riscosse sia comunque possibile in caso di esito favorevole del giudizio di merito esclude la ricorrenza del requisito dell’irreparabilità del pregiudizio.
Il Fatto
Numerose società operanti nel settore delle energie rinnovabili hanno impugnato, con ricorso collettivo e cumulativo, la Delibera ARERA n. 266/2022/R/eel e i conseguenti atti applicativi del GSE, recanti attuazione dell’art. 15-bis del D.L. n. 4/2022 (convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022), in materia di interventi sul cd. extraprofitto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le ricorrenti hanno successivamente esteso l’impugnazione con motivi aggiunti alla Delibera ARERA n. 143/2023/R/Eel, nonché alle fatture del 26 febbraio 2026, alle diffide di pagamento e agli avvisi del portale GSE con cui il Gestore ha avviato il recupero delle somme ritenute dovute. Hanno altresì prospettato questioni di legittimità costituzionale della norma e questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, in particolare con il Regolamento UE n. 2022/1854.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, pronunciando sull’istanza cautelare, ne ha scrutinato i presupposti ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. In primo luogo, ha rilevato come l’impugnazione proposta con gli ultimi motivi aggiunti sia diretta avverso fatture, diffide e avvisi di pagamento adottati dal GSE, atti rispetto ai quali è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo, questione che resta però riservata al merito e che non ha formato oggetto di decisione in questa sede.
La Corte ha inoltre evidenziato che, trattandosi di un ricorso collettivo e cumulativo, la domanda cautelare non risultava soggettivizzata in modo puntuale con riferimento alla posizione di ciascuna delle società ricorrenti, mancando pertanto l’allegazione specifica del danno grave e irreparabile in capo a ciascuna di esse, requisito necessario per la concessione della misura interinale.
Sotto il profilo del fumus boni iuris e dell’periculum in mora, il Tribunale ha osservato che l’asserita incidenza delle compensazioni sulla gestione finanziaria delle società, in dipendenza degli importi richiesti, andava valutata alla luce della diligenza qualificata esigibile dall’operatore del settore. In ragione del tempo di maturazione delle pretese del GSE e del noto quadro normativo di riferimento, l’operatore era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione, anche con riguardo agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
Da ultimo, il Tribunale ha escluso il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio, considerato che il recupero delle somme eventualmente riscosse dal GSE sarà comunque possibile ove la decisione di merito dovesse risultare favorevole alle ricorrenti. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase cautelare sono state compensate.
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