Rigetto del motivo principale e inammissibilità degli altri per difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 26310 del 29.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rigetto del motivo di ricorso che investe una delle due concorrenti rationes decidendi, ciascuna idonea a sostenere di per sé sola la decisione impugnata, determina l’inammissibilità degli altri motivi per sopravvenuto difetto di interesse. La motivazione sintetica soddisfa il minimo costituzionale e non integra motivazione apparente, né omessa pronuncia, quando rende percepibili le ragioni della decisione: il giudice di merito non deve dar conto di tutte le questioni sollevate allorquando la motivazione assunta è incompatibile con il loro accoglimento.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a due cartelle di pagamento, per credito d’imposta e IVA, e a un avviso di accertamento per IVA. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado respingeva l’appello.

La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, contestando la motivazione apparente, la regolarità della notifica a mezzo PEC delle cartelle, la necessità che l’indirizzo del notificante risulti dai pubblici elenchi e la carenza di firma digitale in calce agli atti notificati. L’agente della riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. Il motivo è infondato.

Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ribadisce che la motivazione apparente ricorre quando, pur materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito. A questa è omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi l’anomalia integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016; Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie, la CGT2 aveva articolato una duplice ratio decidendi: da un lato, la censura sull’omessa notifica degli atti prodromici non era stata proposta in primo grado, con conseguente inammissibilità del rilievo svolto solo in appello; dall’altro, le cartelle risultavano regolarmente notificate a mezzo PEC e l’avviso di accertamento a mezzo posta. Tale motivazione, pur sintetica, soddisfa il minimo costituzionale e non può dirsi apparente. Non configura omessa pronuncia, perché il giudice di merito non deve dar conto di tutte le questioni sollevate quando la motivazione assunta è incompatibile con il loro accoglimento.

Il rigetto del primo motivo comporta l’inammissibilità degli altri per sopravvenuto difetto di interesse. Poiché la sentenza si fonda su due concorrenti rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sostenerla, e l’unico motivo che investe la prima è stato rigettato, non residua interesse della società contribuente all’esame delle restanti censure (Cass. n. 17182 del 14/08/2020; Cass. n. 13880 del 06/07/2020; Cass. n. 10815 del 18/04/2019; Cass. n. 15399 del 13/06/2018). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese, alla responsabilità aggravata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., alla somma in favore della cassa delle ammende e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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