Inammissibile il ricorso sulla proporzionalità dell’ordine di demolizione (Cass. pen. Sez. III n. 29759 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordine di demolizione per abusivismo edilizio, il giudice dell’esecuzione valuta la proporzionalità della misura comparando il diritto di abitazione dell’interessato con l’aspettativa della collettività al ripristino dello stato dei luoghi. La censura che, senza confronto critico con le argomentazioni dell’ordinanza, solleciti una rilettura delle risultanze probatorie poste a fondamento di quella valutazione è inammissibile in sede di legittimità. Anche dopo le modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla legge n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il travisamento del fatto, restando preclusa al giudice di legittimità la sovrapposizione della propria valutazione a quella dei gradi di merito.
Il Fatto
La ricorrente, terza interessata quale erede del condannato, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’annullamento o la sospensione dell’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo. Il provvedimento era stato emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello a seguito di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 25 marzo 2026, aveva rigettato l’istanza. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione all’obbligo di valutare la proporzionalità della misura, violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e travisamento del fatto e della prova.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva che il giudice dell’esecuzione avesse motivato in modo laconico, recependo in termini apodittici il parere del Procuratore generale e omettendo ogni confronto con le deduzioni difensive. In particolare, non erano state valutate le condizioni di salute della ricorrente, la mancanza di alloggi alternativi per le persone che abitavano l’immobile e i principi della giurisprudenza europea sulla proporzionalità della sanzione.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Il giudice dell’esecuzione, in aderenza ai principi di diritto affermati in tema di proporzionalità dell’ordine di demolizione, aveva ritenuto non preminente il diritto di abitazione rispetto alla legittima aspettativa della collettività al ripristino dello stato preesistente del territorio. L’ordinanza aveva valorizzato il rilevante episodio di abusivismo edilizio, il notevole lasso di tempo avuto dalla ricorrente per individuare sistemazioni alternative, le sue condizioni economiche, il carattere reale e la natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio dell’ordine di demolizione, nonché la compatibilità delle condizioni di salute con lo spostamento in altra abitazione.
Di fronte a questa motivazione, la ricorrente non ha svolto alcun confronto critico. La doglianza di travisamento del fatto e della prova è stata qualificata come generica e volta a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha ribadito che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito dedurre il travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito. Sul punto sono richiamate Sez. 6 n. 27429 del 2006, Sez. 5 n. 39048 del 2007 e Sez. 6 n. 25255 del 2012, oltre a Sez. 6 n. 22256 del 2006, in tema di divieto di autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti.
Le censure, a fronte di una motivazione adeguata, si risolvono quindi in censure di fatto, estranee al perimetro del sindacato di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.