Esenzione IRPEF sulla pensione diretta del familiare superstite di vittima del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 17 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’IRPEF prevista dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si applica a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza che la norma richieda alcuna correlazione tra il trattamento pensionistico e l’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status. Il rinvio alle leggi n. 466/1980, n. 302/1990 e all’art. 1, commi 563 e 564, della legge n. 266/2005 è funzionale esclusivamente a delimitare l’ambito dei destinatari, non i trattamenti agevolati. Ne consegue che il beneficio spetta anche al familiare superstite titolare di pensione diretta ordinaria, di diritto autonomo rispetto a quello del de cuius, e che la controversia relativa alla relativa ritenuta fiscale appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottufficiale dell’Aeronautica militare, è superstite di una vittima del dovere e percepisce una pensione diretta ordinaria. Nel maggio 2022 ha chiesto all’INPS l’esenzione IRPEF sul trattamento in godimento, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’Istituto, con comunicazione del gennaio 2023, ha respinto l’istanza, rilevando che l’esenzione non è applicabile alle pensioni dirette dei familiari superstiti, il cui diritto è autonomo rispetto a quello del de cuius.
Di qui il ricorso alla Corte dei conti, con cui il ricorrente ha chiesto dichiararsi l’esenzione del trattamento pensionistico, con condanna dell’INPS a interrompere la ritenuta fiscale e a corrispondere gli importi al lordo di IRPEF e addizionali. L’Istituto ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione in favore della Corte di giustizia tributaria di Pisa e, nel merito, ha richiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni affronta anzitutto l’eccezione pregiudiziale. La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 28020/2022, n. 7755/2017, n. 11849/2016 e, da ultimo, n. 15848/2024) riconduce alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, comprese quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto.
La Corte richiama poi l’indirizzo secondo cui le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative all’esercizio della rivalsa, non sono attratte alla giurisdizione tributaria, trattandosi di rapporto di tipo privatistico estraneo allo schema potestà-soggezione (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012). La controversia attiene dunque alla correttezza della quantificazione dell’importo erogato, e non alla sola applicazione della normativa tributaria.
Nel merito, il ricorso è accolto. Il dato incontestato è che il ricorrente sia superstite di vittima del dovere e titolare di pensione diretta ordinaria, cui l’INPS ha negato l’esenzione ritenendola applicabile ai soli trattamenti correlati all’evento vittimizzante, data la natura eccezionale delle esenzioni fiscali.
La Corte ritiene invece che la lettera dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 imponga la soluzione opposta, in linea con la giurisprudenza tributaria di legittimità (Cass. n. 15023, n. 15115 e n. 15121 del 2024). I richiami normativi contenuti nella disposizione delimitano i destinatari dell’estensione, non i trattamenti pensionistici agevolati: le leggi richiamate non prevedono trattamenti pensionistici, ma regolano la nozione di vittima del dovere e i connessi benefici.
Né una limitazione oggettiva deriva dal rinvio all’art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998 e all’art. 3, comma 2, della legge n. 206/2004: quest’ultimo, rilevante nella fattispecie, non subordina l’esenzione ad alcuna correlazione con l’evento, e il comma 1 disciplina il diverso beneficio dell’aumento figurativo dell’anzianità contributiva senza riferirlo alla sola pensione maturata a seguito dell’evento lesivo. Il diritto all’esenzione è quindi accertato, con condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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