Riliquidazione pensione mista militare e coefficiente 2,44% anche sotto i 15 anni (Corte dei Conti Sez. I App. n. 60 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a quindici anni, va calcolata applicando l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile maturato alla predetta data. L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non si interpreta nel senso che l’aliquota del 44% resti esclusa per i militari con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995: i venti anni di servizio non assumono più rilievo dopo l’intervento del legislatore del 1995, e lo spartiacque normativo rilevante è l’anzianità di diciotto anni. La legittimazione passiva, quale condizione dell’azione, si risolve nell’affermazione della titolarità passiva del rapporto controverso e ricorre per il solo fatto della sua prospettazione in domanda, mentre l’effettiva titolarità attiene al merito.

Il Fatto

Un ex Appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, titolare di pensione diretta di inabilità liquidata con il sistema misto a decorrere dal 3 dicembre 2019, ha chiesto la riliquidazione del trattamento previdenziale mediante l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

Il giudice di primo grado, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, ha respinto il ricorso richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che aveva escluso l’aliquota del 44% per i militari con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995. Il pensionato ha proposto appello, invocando la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM/SEZ. Nel giudizio si sono costituiti l’INPS e il Ministero della Difesa, che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte affronta l’eccezione di estromissione del Ministero della Difesa. Il giudice di prime cure non aveva espunto il Dicastero, pronunciandosi così implicitamente sulla sua legittimazione passiva, e il Ministero non aveva impugnato tale statuizione. La legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione, consiste nell’affermazione della titolarità passiva del rapporto controverso e si riscontra per il solo fatto della sua prospettazione in domanda; attengono invece al merito le questioni sull’effettiva titolarità del rapporto sostanziale. La richiesta di estromissione è pertanto respinta.

Sul merito, la Corte ricostruisce il sistema di calcolo misto, in cui il trattamento è pari alla somma tra la parte retributiva, per le anzianità maturate sino al 31 dicembre 1995, e la parte contributiva, per quelle successive. L’appellante aveva maturato, a quella data, un’anzianità contributiva di tredici anni e quattro mesi, inferiore ai quindici anni.

La questione giuridica concerne l’ambito applicativo dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la pensione spettante al militare con almeno quindici e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile, in relazione alle pensioni liquidate con il sistema misto.

Le Sezioni riunite n. 1/2021/QM avevano affermato che l’aliquota del 44% non è applicabile ai militari con anzianità utile inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995. Su tale base il giudice regionale aveva respinto il ricorso. Successivamente, le Sezioni riunite n. 12/2021/QM/SEZ hanno precisato che la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche per il personale con anzianità inferiore a quindici anni.

La Corte valorizza il dato letterale della riforma del 1995: i venti anni di servizio non assumono più specifico significato, e lo spartiacque normativo da riconoscere è l’anzianità di diciotto anni, che distingue il sistema retributivo da quello contributivo. Il coefficiente del 2,44% si applica dunque a tutti i pensionati del regime misto con anzianità utile di diciotto anni meno un giorno al 31 dicembre 1995, senza distinzione tra servizio inferiore o superiore ai quindici anni. L’appello è accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione dalla decorrenza originaria e arretrati maggiorati della maggior somma tra interessi e rivalutazione. Le spese di difesa sono compensate per la sopravvenienza della pronuncia nomofilattica rispetto alla sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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