Dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse: il giudice non può decidere nel merito (TAR Emilia-Romagna n. 1389 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La dichiarazione di carenza di interesse determina l’improcedibilità senza che rilevi l’esito dell’azione amministrativa medio tempore intervenuta.
Il Fatto
Un’associazione di diportisti nautici, storicamente concessionaria di una porzione di banchina e degli antistanti specchi acquei del porto canale di Riccione, aveva proposto ricorso in riassunzione avverso la comunicazione con cui l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (ARPAE) aveva archiviato la sua istanza per l’assegnazione in concessione di un’area demaniale ad uso strumentale sita sul Rio Melo.
La ricorrente aveva altresì chiesto al Comune di Riccione l’adozione di un atto meramente ricognitivo della proroga quindicennale della concessione demaniale ai sensi dell’art. 1, comma 682, della l. n. 145/2018. Si erano costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, l’Agenzia del Demanio e il Comune, mentre la Regione non si era costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la parte ricorrente, con nota del 15 maggio 2026, aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Dalla documentazione depositata da ARPAE era peraltro emerso che il Comune aveva accolto l’istanza di proroga della concessione demaniale fino al 31 dicembre 2023 e che l’ARPAE aveva ritirato il provvedimento di archiviazione impugnato, con Determinazione Dirigenziale del 4 luglio 2022.
Il TAR ha ricordato che, a fronte dell’espressa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non resta che prenderne atto, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.
I giudici hanno citato, a sostegno, il costante orientamento del giudice d’appello, ivi inclusa la pronuncia del C.G.A., Sez. giurisd., 8 aprile 2024, n. 281, secondo cui il giudice non può decidere la controversia nel merito in presenza di una tale dichiarazione, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Avuto riguardo alla definizione del giudizio per un profilo in rito e all’espressa richiesta di parte ricorrente, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
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Nota della Redazione
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