Rimborsi spese amministratori e colpa grave del direttore e istruttore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 24 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa, il direttore di un’azienda consortile che, titolare del potere di spesa e responsabile della gestione, appone il visto sulle note spese degli amministratori e ne autorizza la liquidazione senza la necessaria rendicontazione documentale risponde a titolo di colpa grave, non essendo il visto un atto puramente formale. Analoga responsabilità grava sul dipendente che, di fatto e a prescindere dal mansionario, abbia assunto il compito di istruire le richieste di rimborso, ricevendo i dati dai beneficiari e predisponendo le note spese non sottoscritte. Il termine di trenta giorni per la richiesta di rimborso non è sanzionato da decadenza, ma la sua violazione, unita all’assenza di documentazione giustificativa, concorre a connotare la condotta di particolare gravità. Il danno erariale va rideterminato sottraendo gli importi rimborsati secondo il criterio regolamentare allora vigente.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il direttore di un’azienda di trasporti funiviaria, il responsabile del servizio amministrativo e un dipendente dell’ufficio amministrativo, chiedendo la condanna al pagamento di euro 12.366,91 per rimborsi spese erogati agli amministratori in violazione della disciplina regolamentare. La notizia di danno proveniva da una relazione della Guardia di Finanza, acquisita nell’ambito di indagini penali concluse con archiviazione.

I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione contabile, la prescrizione della pretesa e, nel merito, l’insussistenza del danno e della colpa grave. Il responsabile amministrativo ha definito il giudizio con il rito abbreviato, con estinzione dichiarata con sentenza n. 138 del 24.11.2023. Con sentenza parziale n. 101 del 31.07.2023 la Sezione ha affermato la sussistenza della giurisdizione, rinviando la trattazione del merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama per relationem la sentenza parziale sulla giurisdizione e respinge l’eccezione di prescrizione. Richiamato l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, il Collegio precisa che il dies a quo decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso e, in caso di occultamento doloso, dalla scoperta del danno. Il riferimento normativo è alla scoperta del danno, non del dolo, sicché la piena conoscenza si realizza solo con la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria. Nel caso concreto il termine decorre dalla nota della Guardia di Finanza del 14.11.2019, con conseguente tempestività dell’invito a dedurre del 26.07.2022.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina dei rimborsi contenuta nei due regolamenti succedutisi, evidenziando che entrambi subordinano il rimborso a una richiesta scritta e documentata, senza distinguere tra spese di missione e spese di viaggio per la partecipazione alle sedute degli organi. Il dipendente, per sua stessa ammissione, riceveva i dati dai beneficiari e redigeva le note spese, poi vistate dal direttore: attività che la Sezione qualifica come istruttoria degli adempimenti e fonte di obblighi funzionali, a prescindere dal mansionario formale.

Quanto al direttore, il Collegio valorizza l’art. 35 dello Statuto e gli ordini di servizio dallo stesso adottati, dai quali emerge l’assunzione della supervisione sul funzionamento degli uffici. Il visto sulle note spese non era atto dovuto né formale: il direttore poteva agevolmente avvedersi delle irregolarità e dell’assenza di rendicontazione. Le comunicazioni interne richiamate in motivazione dimostrano la consapevolezza della necessità delle c.d. pezze giustificative.

Sul quantum, la Corte ridetermina il danno in euro 10.754,12, sottraendo gli importi rimborsati secondo il criterio del regolamento previgente. Conferma invece l’indebito integrale per i rimborsi tardivi, privi di documentazione. La ripartizione pro quota è confermata: 70% al direttore, 15% al dipendente. L’estinzione nei confronti del responsabile amministrativo non può aggravare la posizione degli altri convenuti, trattandosi di responsabilità parziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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