Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Lombardia n. 247 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso, dichiarata dalla parte, determina l’improcedibilità del gravame per difetto sopravvenuto dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità non preclude al giudice di porre le spese di lite a carico della parte ricorrente in forza del principio di soccombenza virtuale, tutte le volte in cui emerga la fondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso. Il criterio della soccombenza virtuale consente di apprezzare l’esito che il giudizio avrebbe avuto ove fosse stato deciso nel merito, evitando che la rinuncia strumentale eluda le conseguenze processuali dell’inammissibilità.
Il Fatto
Una società ha impugnato due provvedimenti con cui il Comune aveva respinto altrettante istanze di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari, unitamente alle norme regolamentari presupposte. I dinieghi si fondavano sull’accertata situazione debitoria della richiedente per omesso versamento del COSAP relativo a occupazioni di suolo pubblico, non regolarizzata neppure dopo il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990.
Il Comune si è costituito eccependo in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività. Nel corso del giudizio la ricorrente ha sottoscritto con l’Amministrazione un piano di rientro, facendo venir meno l’interesse alla decisione, e ha depositato atto di rinuncia con richiesta di compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato in udienza dal difensore e rileva che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La rinuncia formalizzata dalla parte conferma il venir meno dell’interesse iniziale, determinato dalla definizione stragiudiziale della posizione debitoria.
La difesa comunale ha eccepito l’irritualità dell’atto di rinuncia, non previamente notificato all’Amministrazione ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. Il Tribunale non si sofferma sull’eccezione formale, perché la declaratoria di improcedibilità consegue comunque alla dichiarazione della parte.
Il punto qualificante riguarda le spese. Il Collegio le pone a carico della ricorrente in applicazione del principio di soccombenza virtuale. La verifica dell’esito che il giudizio avrebbe avuto nel merito conduce a ritenere fondata l’eccezione di tardività del ricorso.
Il ricorso è stato notificato il 10 gennaio 2022, cioè il sessantatreesimo giorno dalla notifica via PEC dei dinieghi, avvenuta l’8 novembre 2021. Il termine di sessanta giorni per l’impugnazione scadeva il 7 gennaio 2022, giorno feriale. Il gravame risulta dunque tardivo.
Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità, condanna la ricorrente a rifondere al Comune le spese liquidate in misura contenuta e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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