Rimborso addizionale accisa energia dopo illegittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. III n. 17643 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., in considerazione del carattere indebito di tale imposta. Tale esito consegue alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, con effetti sostanzialmente ex tunc. La sopravvenuta caducazione della norma assorbe ogni questione sulla natura del tributo e sulla efficacia orizzontale delle direttive.

Il Fatto

Un consumatore finale aveva convenuto in giudizio il fornitore di energia elettrica chiedendo la restituzione, ex art. 2033 cod. civ., dell’addizionale provinciale all’accisa corrisposta a titolo di rivalsa per il periodo ottobre 2010 – dicembre 2011. Il Tribunale, adito con il rito dell’art. 702-bis cod. proc. civ., aveva accolto la domanda, richiamando la giurisprudenza di legittimità che reputava l’addizionale in contrasto con il diritto unionale.

La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione del fornitore. Questi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, censurando l’applicazione dell’art. 2033 cod. civ. in presenza di un contratto valido ed efficace e l’efficacia orizzontale della direttiva nei rapporti tra privati.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa dirimente: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 43/2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE. Da ciò discende ipso iure la fondatezza della domanda di rimborso azionata dai consumatori finali.

Il Collegio ricostruisce il quadro storico-sistematico: l’addizionale, introdotta dal d.l. n. 511 del 1988 e sostituita dall’art. 5 d.lgs. n. 26/2007 in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE, gravava sul fornitore, che poteva traslarne l’onere sull’utente finale mediante indicazione in bolletta. L’art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE consentiva imposizioni aggiuntive solo se rispondenti a specifiche finalità.

La giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza n. 27101 del 23.10.2019 e da Sez. V n. 15198 del 04.06.2019, aveva già affermato l’autonomia strutturale delle addizionali rispetto all’accisa e la necessità del cumulativo riscontro di due requisiti: il rispetto delle regole di imposizione unionale e la sussistenza di una finalità specifica. Tale secondo requisito era stato escluso, non essendo compatibile con il diritto unionale la mera destinazione a finalità di bilancio (in tal senso anche Cass. n. 16142/2020, Cass. n. 24373/2024 e le pronunce CGUE ivi richiamate).

La Corte rileva che la Corte d’appello aveva fondato la conferma della condanna sulla disapplicazione della norma interna in forza dell’interpretazione adeguatrice imposta dalla CGUE, reputando irrilevante la distinzione tra rapporti verticali e orizzontali. Si tratta di motivazione errata. La questione va risolta in base alla sopravvenuta caducazione con effetti ex tunc della norma che legittimava la percezione dell’addizionale, ad opera della sentenza n. 43/2025.

Pertanto la Corte, pur rigettando il ricorso, emenda la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., correggendo la sentenza impugnata “in parte qua”. L’avvenuta espunzione della norma assorbe ogni ulteriore questione, ivi compresa quella sulla efficacia orizzontale delle direttive e sulla legittimazione passiva, non risultando necessaria alcuna nuova rimessione alla Corte di Lussemburgo. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate, per essere le questioni state definite solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta in corso di causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *