Controricorso adesivo inammissibile come ricorso incidentale (Cass. civ. Sez. 3 n. 5125 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione e nel corpo della sentenza costituisce errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti; comporta invece la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 101 cod. proc. civ. e quando sussista una situazione di incertezza non eliminabile mediante la lettura dell’intera sentenza in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. La censura di violazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ. deve individuare il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito e spiegare perché risulti irrispettoso dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza, non potendosi risolvere nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale. In tema di giudizio di cassazione, il controricorso adesivo che contenga la richiesta di cassazione della sentenza impugnata e l’adesione alla richiesta del ricorrente principale si qualifica in termini di ricorso incidentale.
Il Fatto
L’agente della riscossione per la Provincia di Agrigento, dichiarandosi creditore di una somma rilevante per effetto di cartelle di pagamento e avvisi di accertamento, aveva proposto azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso l’atto di compravendita con cui il debitore, riservandosi il diritto di abitazione, aveva alienato una unità immobiliare in Roma e la quota di comproprietà su altra unità del medesimo fabbricato.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto di disposizione. La Corte d’Appello di Palermo aveva rigettato i gravami proposti dal debitore e dall’acquirente. Avverso tale decisione il debitore proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’acquirente si costituiva con controricorso adesivo, chiedendo anch’essa la cassazione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. Con il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della sentenza per omessa indicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione quale parte processuale subentrata ex lege alla società originaria, la Corte ha chiarito che l’inesatta indicazione del nome di una parte costituisce errore materiale emendabile quando dal contesto risulti l’esatta identità dei soggetti, non incidendo sulla idoneità della decisione la circostanza che la corte territoriale abbia continuato a denominare la società originaria anziché l’ente subentrato.
Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili in quanto si traducevano nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, inibita in sede di legittimità. Con particolare riferimento alla dedotta falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., la Corte ha precisato che il ricorrente deve individuare l’argomentazione presuntiva ritenuta irrispettosa dei paradigmi della gravità, precisione e concordanza; quando invece si limiti a contestare l’esistenza di elementi probatori sufficienti, la censura è al di fuori dell’ipotesi di sindacato in sede di legittimità, anche alla stregua del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
Il quarto motivo, concernente la motivazione inadeguata in ordine alla quantificazione del credito e alla idoneità del cespite residuo, è stato parimenti dichiarato inammissibile, trattandosi di una sollecitazione a una nuova valutazione di risultanze fattuali ormai cristallizzate, tale da configurare il giudizio di cassazione come un non consentito terzo grado di merito.
Quanto alla posizione della controricorrente adesiva, la Corte ha affermato che, in tema di giudizio di cassazione, si impone la qualificazione del controricorso adesivo in termini di ricorso incidentale nell’ipotesi in cui esso contenga la richiesta di cassazione della sentenza impugnata e l’adesione alla richiesta di cassazione proposta dal ricorrente principale. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti.
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Nota della Redazione
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