Ingiunzione di pagamento TARES del concessionario non riesaminabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 8993 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dei tributi locali, l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla sussistenza dell’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e di riscossione al concessionario, quale presupposto della legittimità dell’ingiunzione di pagamento, è sottratto al sindacato di legittimità, non potendo il ricorrente contrapporre un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie. L’aggio per l’attività di riscossione, nel regime di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, nella versione antecedente alla novella di cui all’art. 1, comma 15, della l. n. 234 del 2021, ha natura retributiva, traendo origine dalla violazione dell’obbligo di versamento frazionato in pendenza di giudizio, e rimane dovuto per l’intero anche ove l’intimazione di pagamento sia stata notificata prima della definizione in riduzione della pretesa tributaria.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento emessa dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti per la riscossione della TARES relativa agli anni d’imposta 2013 e 2014. L’opponente eccepiva la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione per l’incertezza sul soggetto che aveva ricevuto il plico, la carenza di potere del concessionario di emettere l’atto impositivo per la scadenza del contratto con il Comune, nonché l’illegittimità della richiesta di aggio.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che reputava regolare la notifica sulla base dell’avviso di ricevimento, riconosceva la sussistenza del potere del concessionario in forza di regolamenti e delibere comunali e giudicava legittima la pretesa per gli aggi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi circa la regolarità della notifica, dichiarandolo inammissibile. La ricorrente mirava, in sostanza, a contestare la valutazione delle risultanze probatorie, ed in particolare la compilazione dell’avviso di ricevimento, sulla quale il giudice di merito si era espresso con motivazione chiara e coerente. Il sindacato di legittimità, infatti, non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione delle prove operata dal giudice di merito.
Il secondo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013 per l’asserita carenza di potere del concessionario di formare l’ingiunzione dopo la scadenza del contratto, è stato parimenti ritenuto inammissibile. La Corte ha osservato che la CTR aveva chiaramente accertato che la società controricorrente fosse concessionaria del servizio anche per gli anni d’imposta in questione. Tale affermazione integra un accertamento fattuale che, essendo idoneo a ritenere legittimo l’affidamento, non può essere rimesso in discussione in sede di legittimità. La norma, richiedendo l’affidamento al 31.12.2013, trovava il suo presupposto proprio nell’accertamento compiuto dal giudice del merito.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha rigettato perché infondato, richiamando il principio di diritto espresso da Cass. n. 17728 del 2025. L’aggio per l’attività di riscossione, nel regime anteriore alla novella del 2021, ha natura retributiva, essendo volto a porre a carico del debitore inadempiente la remunerazione del servizio. Ne consegue che, ove l’intimazione di pagamento sia stata validamente notificata, l’aggio rimane dovuto per l’intero anche qualora la pretesa tributaria sia stata successivamente ridimensionata all’esito di una conciliazione giudiziale, non potendosi configurare un indebito arricchimento in capo all’ente impositore.
Il ricorso è stato pertanto rigettato nella sua interezza, con condanna della società alla rifusione delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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