Errore di fatto revocatorio e definizione agevolata delle liti tributarie (Cass. civ. Sez. 5 n. 16772 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, num. 4, c.p.c. l’affermazione del giudice che, per una svista percettiva, supponga l’esistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti di causa, sempre che il fatto non abbia formato oggetto di un punto controverso e la decisione risulti, alla prova controfattuale, priva della sua base logico-giuridica. La definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 può avere ad oggetto anche le controversie relative alla cartella di pagamento emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, quando essa costituisca il primo e unico atto impositivo portato a conoscenza del contribuente; il perfezionamento della procedura da parte del coobbligato giova agli altri, determinando l’estinzione del giudizio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato agli eredi di un contribuente deceduto una cartella di pagamento relativa all’IRPEF dell’anno 2008, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. Gli eredi impugnavano l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che annullava la cartella, e la decisione veniva confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Avverso la sentenza d’appello l’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei contribuenti presentava istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, ma l’Ufficio respingeva la domanda. Avverso il diniego veniva proposta opposizione; la Corte, con ordinanza del 2025, rigettava l’opposizione e accoglieva il ricorso erariale. Contro tale ordinanza gli eredi proponevano revocazione ex artt. 391-bis e 395, num. 4, c.p.c., deducendo plurimi errori di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ricostruisce i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità: l’errore deve consistere in una svista percettiva che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontrovertibilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che non abbia costituito punto controverso, e deve essere essenziale e decisivo.
Nel caso di specie, dall’esame della documentazione allegata emergeva che l’unica ragione del diniego era l’asserita non definibilità delle controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento, non già la ritenuta incongruità del valore indicato. Inoltre, risultava comprovato il versamento, entro il termine del 31 maggio 2019, della somma di 71,14 euro, pari alla prima rata dell’importo dovuto.
La Corte ravvisa il contrasto percettivo tra la motivazione dell’ordinanza impugnata, che aveva presupposto una contestazione sull’incongruità delle somme e l’assenza di versamenti, e il contenuto degli atti processuali. La decisività dell’errore viene verificata con il ragionamento controfattuale: sostituendo le affermazioni erronee con quelle esatte, la decisione di rigetto dell’opposizione risulta priva del suo fondamento, in quanto l’unica ragione di diniego — l’estraneità delle cartelle all’ambito della definizione — era stata giudicata infondata sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18298/2021.
In sede rescissoria, la Corte accerta la sussistenza di tutti i presupposti della definizione agevolata: la controversia rientra nella giurisdizione tributaria, il valore era stato correttamente determinato in 28.456 euro, l’importo versato corrispondeva alla rata dovuta e il giudizio era ancora pendente. Dichiara pertanto estinto il giudizio di cassazione per intervenuto perfezionamento della procedura, con compensazione delle spese del procedimento di opposizione e condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di revocazione.
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Nota della Redazione
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