Rimborso anticipato BFP per informazioni fuorvianti e danno da reinvestimento deteriorato (ABF Collegio di Roma n. 3384 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il cliente chiede l’annullamento del rimborso anticipato di un buono fruttifero, formalmente costitutiva, è ammissibile davanti all’Arbitro Bancario Finanziario se riformulata come domanda di mero accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario. L’intermediario risponde del danno provocato dal proprio consulente che, con informazioni fuorvianti, induca il cliente al rimborso anticipato di un titolo e al reinvestimento del ricavato in un prodotto a rendimento inferiore. Il pregiudizio risarcibile corrisponde alla differenza tra il rendimento netto che il titolo disinvestito avrebbe prodotto alla scadenza naturale e quello minore del titolo sostitutivo. La condotta negligente dell’intermediario integra il titolo della responsabilità, non essendo sufficiente la sottoscrizione della richiesta di riscatto.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato dall’intermediario per la scadenza di un buono fruttifero di € 10.000,00. In sede di appuntamento il consulente gli proponeva di rinnovare il titolo in scadenza e di disinvestire un altro buono di € 39.000,00, sostenendo che il tasso offerto fosse troppo basso. Il cliente, pur perplesso, chiedeva il rimborso anticipato e reinvestiva il ricavato in un nuovo buono quadriennale.
Tornato a casa, verificati i contratti, si accorgeva che il rendimento del titolo disinvestito era sensibilmente superiore a quello del nuovo prodotto. Il giorno successivo chiedeva di annullare l’operazione; il consulente ammetteva l’errore ma riferiva l’impossibilità di procedere. Il ricorrente chiede quindi l’annullamento del rimborso e il ripristino delle condizioni preesistenti. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità della domanda, di natura costitutiva e diretta a un facere infungibile, e nel merito sostiene la correttezza dell’operazione, avvenuta su richiesta sottoscritta dal cliente.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. L’adozione di provvedimenti costitutivi esula dalla competenza dell’Arbitro, ma la domanda proposta sottintende un accertamento della condotta illegittima dell’intermediario. Così riformulata, essa è esaminabile al fine di pervenire a una pronuncia di mero accertamento, secondo il richiamo al proprio precedente Collegio di Roma, decisione n. 2417/2020.
Nel merito, la ricevuta in atti dimostra che il rimborso anticipato ha comportato la perdita di tutti gli interessi maturati e, unitamente all’imposta di bollo, ha determinato la liquidazione di un importo inferiore al capitale sottoscritto. Il Collegio dispone quindi un’integrazione documentale per acquisire le condizioni dei due titoli.
Dall’istruttoria emerge che il buono disinvestito, sottoscritto il 28.1.2023 e appartenente alla serie TF206A221027, prevede durata di sei anni e un interesse netto complessivo del 18,510386% del capitale. Alla scadenza naturale avrebbe reso € 7.219,05. Il titolo sostitutivo, serie TF704A250211, prevede durata quadriennale e un interesse netto del 9,083628%, pari a € 3.542,61 alla scadenza.
La resistente non contesta specificamente la ricostruzione dei rendimenti. Il Collegio ritiene pertanto che la condotta negligente del consulente abbia cagionato un danno pari alla differenza tra i due importi. La circostanza che la richiesta di riscatto sia stata sottoscritta dal cliente non esclude il rilievo dell’informazione fuorviante, che ha determinato la scelta. La domanda è quindi fondata e merita accoglimento.
Il Collegio accerta il diritto della parte ricorrente a percepire la differenza tra l’importo liquidabile alla scadenza naturale del titolo e quello minore spettante in base all’indicizzazione corretta, con la liquidazione anticipata, e respinge nel resto. Dispone inoltre il versamento del contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.