Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up front e commissione (ABF Collegio di Bari n. 2701 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di cessione del quinto dello stipendio stipulati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies t.u.b. In assenza di una chiara ripartizione contrattuale tra oneri up front e recurring, i costi recurring si rimborsano secondo un criterio di proporzionalità lineare, mentre per i costi up front si applica, in mancanza di diversa previsione pattizia, il metodo della riduzione progressiva proprio degli interessi corrispettivi. Gli oneri erariali non sono retrocedibili. La commissione di estinzione anticipata pattuita entro le soglie di legge resta dovuta ove il debito residuo superi la soglia di 10.000 euro prevista dall’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b.
Il Fatto
La ricorrente aveva stipulato nel luglio 2017 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in 120 rate. Nell’aprile 2022 estingueva anticipatamente il prestito in corrispondenza della rata n. 55. Esaurita la fase del reclamo, adiva l’Arbitro chiedendo l’equo rimborso degli oneri non maturati per la vita residua del contratto, quantificati in 758,97 euro, oltre interessi, a titolo di spese di istruttoria e commissioni di intermediazione.
La ricorrente domandava inoltre la restituzione della commissione di estinzione anticipata e delle quote asseritamente versate in eccedenza, nonché il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate in 200,00 euro. L’intermediario eccepiva la natura up front delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, la legittimità dell’addebito della commissione di estinzione e l’infondatezza della pretesa sulle spese di assistenza, chiedendo il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto che il contratto è stato stipulato prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 73/2021, che ha modificato l’art. 125-sexies t.u.b. Ai fini della disciplina applicabile, richiama il proprio costante orientamento: in assenza di una chiara ripartizione tra costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato per individuare la quota da rimborsare; i costi recurring si rimborsano in proporzione temporale, dividendo l’importo per il numero totale delle rate e moltiplicandolo per le rate residue; l’intermediario è tenuto alla restituzione di tutte le voci, incluso il premio assicurativo, secondo il richiamo al Collegio di coordinamento n. 6167/2014.
Sul piano interpretativo, dopo la sentenza CGUE “Lexitor” dell’11.9.2019, il Collegio di coordinamento n. 26525/2019 ha affermato che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica normativa del 2021, ma la Corte costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia». Su questa base i Collegi territoriali hanno dato continuità al principio del 2019, condividendo la non retrocedibilità degli oneri erariali. Il quadro è stato confermato dal d.l. n. 104/2023, convertito in legge n. 136/2023.
Per i contratti anteriori al 2021, dunque, il Collegio applica tre criteri: proporzionalità lineare per i costi recurring, salvo diversa previsione contrattuale; curva degli interessi per i costi up front, in assenza di diversa pattuizione; non rimborsabilità degli oneri erariali. Applicando tali criteri alla fattispecie, con 120 rate complessive, 55 scadute e 65 residue, il Collegio determina in 379,00 euro il totale dei rimborsi ancora dovuti, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama il Collegio di coordinamento n. 5909/2020: la commissione pattuita entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione. Secondo l’art. 125-sexies, comma 3, t.u.b., applicabile ratione temporis, nessuna commissione è dovuta se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Poiché nel caso di specie il debito residuo superava 10.000,00 euro, la commissione è stata legittimamente applicata e la domanda di ripetizione va respinta.
Il Collegio rigetta anche la domanda di restituzione delle quote asseritamente versate in eccedenza, non essendo stata prodotta alcuna documentazione a supporto. Respinge infine la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia. Il ricorso è quindi accolto in parte, con condanna dell’intermediario al pagamento di 379,00 euro oltre interessi legali, del contributo di 200,00 euro alle spese della procedura e del rimborso di 20,00 euro versato alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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