Prescrizione decennale e obblighi informativi sui buoni fruttiferi postali (ABF Collegio di Napoli n. 3382 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I diritti dei titolari di buoni fruttiferi postali si prescrivono nel termine di dieci anni decorrente dalla data di scadenza del titolo, per effetto dell’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso l’originario termine quinquennale. Tale disposizione si applica anche alle serie emesse anteriormente alla sua entrata in vigore, purché non ancora prescritte a quella data, sia per la durata del termine che per la sua decorrenza. L’obbligo di consegna del foglio informativo al sottoscrittore trova fondamento esclusivo nell’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e non ha portata retroattiva: nessuna condotta omissiva può essere addebitata all’intermediario per i titoli emessi prima di tale data. Il reclamo intervenuto a prescrizione compiuta è inidoneo a produrre la reviviscenza del diritto alla riscossione.
Il Fatto
La ricorrente, intestataria di sette buoni fruttiferi postali di diverso valore nominale sottoscritti tra il 1997 e il 2000, ha chiesto all’intermediario il rimborso dei titoli e dei rendimenti maturati. La banca ha negato il rimborso eccependo l’intervenuta prescrizione. Esperito senza esito il reclamo, la cliente ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario, lamentando anche la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario.
L’intermediario, costituitosi, ha contestato in via preliminare la ricevibilità del ricorso per difetto di competenza dell’ABF ratione temporis, trattandosi di operazione anteriore al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, e ratione materiae, qualificando i buoni come prodotti finanziari soggetti al Testo Unico Finanziario. Nel merito ha ribadito l’eccezione di prescrizione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto entrambe le eccezioni preliminari, richiamando i principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF (n. 6196/2024 e n. 4656/22), che ha da tempo affermato la propria competenza su ambedue i profili.
Nel merito, il Collegio ha esaminato analiticamente le diverse serie di titoli. Per i buoni serie “AG”, emessi nell’ottobre e nel dicembre 1997 e di durata diciassettenne, la scadenza è caduta nel 2014 e la prescrizione si è compiuta nel 2024. Per il buono serie “CA”, emesso nel febbraio 1999 e di durata decennale, la scadenza è caduta nel 2009 e la prescrizione nel 2019. Per il buono serie “CB”, emesso nell’aprile 1999 e di durata undicennale, scadenza nel 2010 e prescrizione nel 2020. Per i buoni serie “CD”, emessi nel marzo 2000 e di durata decennale, scadenza e prescrizione sono cadute nel 2010 e nel 2020.
Ai fini del computo, il Collegio ha applicato l’art. 8 del D.M. 19 dicembre 2000, che ha esteso a dieci anni il termine prescrizionale originariamente quinquennale, ritenendolo operante anche per le serie emesse in precedenza e non ancora prescritte. Richiamando l’orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. I, n. 19243 del 2023), ha confermato che il dies a quo coincide con la data di scadenza del titolo e che la disciplina ministeriale si applica integralmente quanto a durata e decorrenza.
Poiché per tutti i buoni la prescrizione si era consumata tra il 2019 e il 2024 senza atti interruttivi, il reclamo del 14.10.2025, intervenuto a termine scaduto, non ha potuto impedire l’estinzione del diritto. Quanto agli obblighi informativi, il Collegio ha escluso ogni addebito all’intermediario: l’obbligo di consegna del foglio informativo deriva esclusivamente dall’art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e non può ricevere portata retroattiva, cosicché nessuna omissione è configurabile per i titoli emessi prima di quella data. Il ricorso è stato quindi non accolto.
Nota della Redazione
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