Nessun rimborso allo Stato per somme sottratte illegittimamente dall’amministratore giudiziario (Cass. pen. Sez. I n. 38994 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme illegittimamente prelevate dall’amministratore giudiziario non integrano i compensi a lui liquidati per l’attività svolta e non possono essere poste a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Il rigetto della richiesta di rimborso è corretto quando, per stessa ammissione della società istante, le somme erano state sottratte dall’amministratore e non liquidate in suo favore, come confermato dalla condanna irrevocabile per peculato. Resta ferma la possibilità, per il terzo estraneo al giudizio, di agire in altra sede mediante incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio e la restituzione dei beni.

Il Fatto

Il Tribunale di Trapani, sezione misure di prevenzione, respinge l’opposizione proposta da una società agricola avverso il provvedimento con cui era stata rigettata la richiesta di rimborso di somme — per complessivi euro 318.000,00 — sottratte dall’amministratore giudiziario nell’ambito di un procedimento di prevenzione.

Il Tribunale rileva che si tratta di somme illegittimamente sottratte dall’amministratore, condannato in via definitiva per peculato, e non di importi liquidati a titolo di compensi, con conseguente inapplicabilità dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. La società ricorre per cassazione deducendo la violazione della medesima disposizione e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sostiene che le somme prelevate dall’amministratore giudiziario, per interessi propri e non dell’amministrata, costituissero in concreto anticipazioni del compenso, a prescindere dall’assenza di un formale provvedimento di liquidazione ad opera del giudice competente. Aggiunge di avere ottenuto, in sede penale, la condanna irrevocabile dell’amministratore per peculato e la confisca delle somme, nonché, in sede civile, la condanna al risarcimento dei danni.

La Corte muove dal tenore letterale dell’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, che disciplina l’inserimento nel conto della gestione delle somme per il pagamento dei compensi spettanti all’amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese dei coadiutori e per quelle di cui all’art. 35, comma 9, prevedendo l’anticipazione statale, senza diritto al recupero, quando la confisca non sia disposta o le disponibilità non siano sufficienti.

Su questa base le censure sono dichiarate infondate: per stessa ammissione della società, le somme erano state illegittimamente prelevate dall’amministratore e non gli erano state liquidate a titolo di compenso, come confermato dalla condanna irrevocabile per peculato. L’Erario non può dunque essere tenuto al pagamento di quanto richiesto, poiché manca qualsiasi liquidazione e, con essa, ogni valutazione di congruità della somma rispetto ai compensi eventualmente spettanti all’amministratore.

La Corte precisa che ciò non preclude alla società di agire in altra sede per la restituzione di quanto di sua spettanza. Il soggetto offeso non costituitosi parte civile nel procedimento in cui è stata disposta in via definitiva la confisca di beni di cui sia titolare è sempre legittimato, quale terzo estraneo al giudizio, a sollevare incidente di esecuzione per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio e la restituzione dei beni, come affermato in fattispecie assimilabile dalla Sez. I n. 6059 del 30/10/2024, dep. 2025, Rv. 287486-01.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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