Falsa testimonianza, annullata la condanna per motivazione contraddittoria sulle risultanze documentali (Cass. pen. Sez. VI n. 39000 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falsa testimonianza, la sentenza di condanna è affetta da motivazione lacunosa e parzialmente contraddittoria quando afferma la falsità delle dichiarazioni dell’imputato sulla sola base di una testimonianza che indica una sede di lavoro e un amministratore divergenti rispetto alle risultanze delle visure camerali. Il giudice di merito, che intenda privilegiare una prospettazione rispetto a quella contraria, deve spiegare le ragioni per cui le risultanze documentali vengono superate e non può limitarsi ad asserire apoditticamente che le società coinvolte siano riconducibili alla medesima ditta. L’omessa indicazione delle ragioni del convincimento integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
La ricorrente era stata condannata in primo grado alla pena di due anni di reclusione per il reato di cui all’art. 372 cod. pen., per aver reso, davanti al giudice del lavoro, una testimonianza asseritamente falsa: aveva dichiarato di non aver mai lavorato per una determinata ditta e di non conoscere il luogo di lavoro del soggetto interessato alla controversia.
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità, limitandosi a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. La difesa aveva censurato la sentenza per la mancata valutazione di prove documentali — estratti conto previdenziali e visure camerali — che avrebbero confermato la veridicità delle dichiarazioni, oltre che per l’insussistenza dell’elemento oggettivo e dell’idoneità decettiva della testimonianza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie i primi due motivi, attinenti alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale e alla configurabilità dell’elemento oggettivo del reato, rilevando che su tali punti la sentenza impugnata presenta una motivazione lacunosa e parzialmente contraddittoria. Il percorso argomentativo dei giudici di merito si fonda in particolare sulla testimonianza di un ex dipendente, il quale aveva riferito che l’imputata e l’interessato erano colleghi e aveva dichiarato di aver visto la donna presso una sede aziendale determinata, amministrata da un soggetto diverso da quello indicato nelle risultanze camerali.
La Corte rileva che la sentenza territoriale cita, quali elementi di riscontro, le visure camerali di entrambe le società coinvolte. Da tali visure, tuttavia, sembrano emergere circostanze in contraddizione con quanto dichiarato dal teste: la ditta di cui si discute aveva sede in un Comune differente e un amministratore diverso rispetto a quelli riferiti dal testimone.
Preso atto di tali contraddizioni, i giudici di appello avevano affermato apoditticamente che la testimonianza consentiva di ricondurre entrambe le società alla medesima ditta, senza fornire alcuna ragionevole spiegazione. La Cassazione censura il punto: la sentenza non spiega come possano conciliarsi i dati delle visure con la divergente prospettazione del teste, né enuncia le argomentazioni in base alle quali ha ritenuto di privilegiare la versione di quest’ultimo rispetto a quella dell’imputata.
Sul piano processuale, l’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento dei residui motivi di ricorso. La sentenza viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sui punti oggetto di censura.
Nota della Redazione
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