Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta nel silenzio del Comune (TAR Calabria n. 613 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione alla decisione giurisdizionale è tenuta all’adempimento integrale della pretesa creditoria accertata, non avendo essa assolto all’onere probatorio sulla avvenuta esecuzione. Sussistono quindi i presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a., con assegnazione del termine per provvedere e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non può essere accordata allorché la sua applicazione risulti iniqua, essendo già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231 del 2002.
Il Fatto
Una società creditrice ha adito il TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catanzaro, con il quale un Comune era stato condannato al pagamento di una somma di denaro oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto, notificato e non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo; il titolo esecutivo è stato poi notificato all’amministrazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, la società ha chiesto al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme e di condannarla alla penalità di mora per il ritardo, nonché al rimborso delle spese esecutive affrontate dopo l’emissione del decreto. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’amministrazione era tenuta ad adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata nel titolo giudiziale divenuto definitivo. Su di essa gravava l’onere di dimostrare la avvenuta esecuzione, onere rimasto del tutto inadempiuto. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Quanto alle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto, il Tribunale ha confermato il principio per cui esse sono di regola poste a carico dell’amministrazione, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito; nel caso concreto, tuttavia, ha escluso che ve ne sia prova, rigettando la relativa domanda.
La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è stata respinta. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento dello stesso TAR, citando TAR Catanzaro, sez. II, n. 4 del 7 gennaio 2025, secondo cui la misura non va accordata quando la sua applicazione risulti iniqua, perché già dovuti gli interessi di mora calcolati secondo il d.lgs. n. 231 del 2002. Gli interessi sono stati riconosciuti nella misura indicata nel titolo portato all’esecuzione.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, assegnando un termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. Per il caso di inerzia, è stato nominato commissario ad acta il segretario generale di altro Comune, con facoltà di delega, chiamato a provvedere entro i successivi 60 giorni dall’istanza della parte ricorrente; il relativo compenso sarà liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio sono state poste a carico del Comune, con condanna al pagamento in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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