Responsabilità solidale del legale rappresentante per debiti tributari dell’associazione non riconosciuta (Cass. civ. Sez. Trib. n. 5869/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, il legale rappresentante risponde solidalmente ex art. 38, comma 2, c.c. per i debiti tributari dell’ente, senza che l’Amministrazione finanziaria debba provare una concreta ingerenza gestionale, essendo sufficiente la sola qualità di rappresentante legale nel periodo in cui l’obbligazione tributaria è sorta. La cancellazione della partita IVA non determina l’estinzione dell’associazione, rilevando ai fini della cessazione dell’attività esclusivamente la sua effettività, non il mero elemento formale della cancellazione. La scomparsa del debitore dell’IVA come soggetto di diritto non incide sulla possibilità di far valere la responsabilità solidale del terzo, ai sensi dei principi affermati dalla CGUE (causa C-121/24, Vaniz).
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento IVA al legale rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta, quale autore materiale della violazione, per debiti tributari relativi a periodi in cui l’associazione aveva esercitato attività commerciale. Il contribuente ha impugnato l’avviso, eccependo la nullità per estinzione dell’associazione a seguito della cancellazione della partita IVA e la mancanza dei presupposti per la responsabilità solidale. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna ha invece riformato la decisione, ritenendo che l’associazione si fosse estinta per cancellazione della partita IVA, con interruzione del rapporto di rappresentanza, e che non sussistesse la responsabilità solidale in capo al legale rappresentante per mancanza di prova di una concreta ingerenza gestionale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte di giustizia tributaria aveva erroneamente ritenuto estinta l’associazione per effetto della cancellazione della partita IVA, confondendo tale adempimento formale con l’effettiva cessazione dell’attività. Ha richiamato il principio secondo cui, in tema di IVA, la cessazione dell’attività si verifica solo quando sia effettiva, emergendo da dati sostanziali, essendo irrilevante il mero elemento formale della cancellazione della partita IVA.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che il legale rappresentante di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente ex art. 38, comma 2, c.c. per i debiti tributari dell’ente, senza che l’Amministrazione debba provare una concreta ingerenza gestionale. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione trascende la posizione astrattamente assunta dal soggetto, ricollegandosi alla qualità di rappresentante legale, che è il soggetto obbligato a redigere e presentare la dichiarazione fiscale. Ha precisato che la presunzione di responsabilità non è assoluta, ma circoscritta alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura, gravando sul rappresentante l’onere di provare di non aver avuto alcuna ingerenza nella gestione dell’ente.
La Corte ha infine richiamato la recente pronuncia della CGUE (causa C-121/24, Vaniz), secondo cui la scomparsa del debitore dell’IVA come soggetto di diritto non incide sulla possibilità di far valere la responsabilità del terzo solidale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
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