La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è unilateralmente impugnabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 12485 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è atto immediatamente impugnabile dinanzi al giudice tributario quando porta a conoscenza del contribuente una compiuta pretesa impositiva. In tema di impugnazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, i principi costituzionali di buon andamento (art. 97 Cost.) e di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) impongono di riconoscere l’impugnabilità di tutti gli atti che manifestino una pretesa tributaria individuata, con le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno, senza necessità di attendere il ricorso alle forme autoritative tipizzate dall’art. 19 d.lgs. n. 546/1992. La giurisdizione tributaria ha carattere generale, competendo ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto d’imposta.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente una comunicazione di irregolarità per l’anno d’imposta 2017, disconoscendo le somme chieste a rimborso nel quadro RX e le imposte a credito indicate nel quadro RS della dichiarazione integrativa presentata nel 2019.

Avverso tale atto la contribuente proponeva ricorso, dichiarato inammissibile dal giudice di primo grado per asserita non impugnabilità della comunicazione. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia rigettava l’appello, condannando la contribuente alle spese; da qui il ricorso per cassazione, basato su un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva la falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata escluso l’impugnabilità della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte afferma che l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel d.lgs. n. 546/1992 non è tassativa: l’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 deve essere letto alla luce dei principi costituzionali che impongono di riconoscere l’impugnabilità di tutti gli atti con cui l’ente impositore porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata, esplicitandone le ragioni di fatto e di diritto.

In tale prospettiva, la comunicazione di irregolarità che reca una pretesa impositiva compiuta è atto autonomamente impugnabile, senza bisogno di attendere un successivo atto impositivo autoritativo. La Corte richiama, sul punto, i precedenti di Cass. n. 6267 del 2022, Cass. n. 3315 del 2016 e Cass. n. 7344 del 2012.

Ne consegue che la sentenza impugnata, nel confermare la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, è errata: l’atto era pacificamente impugnabile e la domanda della contribuente andava esaminata nel merito. La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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