Il raddoppio dei termini non opera per l’IRAP, la cui ripresa resta soggetta al termine ordinario (Cass. civ. Sez. 5 n. 16166 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato. Detto raddoppio non opera, invece, con riferimento all’IRAP, le cui violazioni non sono assistite da sanzioni penali, non essendo tale tributo annoverato tra quelli cui si riferiscono i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000, che disciplinano le sole imposte sui redditi e l’IVA.
Il Fatto
Alla società contribuente e ai soci venivano notificati, nell’anno 2013, avvisi di accertamento per l’anno d’imposta 2007, con i quali l’Agenzia delle Entrate determinava un maggior reddito societario e, conseguentemente, maggiori redditi di partecipazione per i soci, oltre a recuperare IVA e IRAP. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi per intervenuta decadenza della pretesa, ritenendo notificati gli atti oltre il termine ordinario. La Commissione tributaria regionale, accogliendo gli appelli dell’Ufficio, riteneva invece operante il raddoppio dei termini di accertamento, ravvisando i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 37, commi 24 e 25, del d.l. n. 223/2006, e confermava nel merito la pretesa. La società e i soci proponevano ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, nella parte in cui, mediante la mescolanza di censure eterogenee, prospettava simultaneamente vizi di motivazione e di violazione di legge. Ha tuttavia rilevato che la ripresa a tassazione nei confronti della società involgeva anche l’IRAP, tributo per il quale il raddoppio dei termini non opera, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzione penale. La disciplina del raddoppio, infatti, non riguarda l’IRAP, in quanto le violazioni relative non sono inserite tra le ipotesi delittuose previste dal d.lgs. n. 74/2000, che riguardano le imposte sui redditi e l’IVA. La Corte ha citato il proprio consolidato orientamento, richiamando, tra le altre, la pronuncia delle Sez. V n. 341 del 2021 e la recente Cass. n. 33014/2025.
Quanto al presupposto del raddoppio, la Corte ha ribadito che esso consegue al mero riscontro di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale ex art. 331 cod. proc. pen., a prescindere dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale o dall’esito di questa. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva accertato in fatto l’inoltro della denuncia, sicché la doglianza dei ricorrenti, volta a contestare tale accertamento, era inammissibile in sede di legittimità.
Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili per la prospettazione di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, tendenti ad una rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato parimenti inammissibile, in quanto introduceva questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non riscontrabili negli atti processuali, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso.
La Corte ha, quindi, accolto il primo motivo di ricorso limitatamente alla ripresa IRAP, cassando la sentenza impugnata in parte qua e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione della decadenza con riferimento all’IRAP e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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