Rimborso Irpef sisma Sicilia: legittimato anche il sostituito d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 8395 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di sostegno in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, previste dall’art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, è legittimato a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto già versato a titolo di imposte negli anni 1990, 1991 e 1992, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, non solo il soggetto che ha effettuato il versamento (sostituto d’imposta) ma anche colui che ha percepito le somme assoggettate a ritenuta (sostituito d’imposta), atteso che quest’ultimo è il beneficiario diretto del provvedimento agevolativo. Il ricorso per cassazione che ometta di indicare in quale sede e in che modo la questione sia stata introdotta in giudizio è inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato il proprio appello, confermando la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

Oggetto della controversia è il diniego opposto al rimborso dell’Irpef relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. Il giudice di appello aveva riconosciuto la spettanza del rimborso, valorizzando la particolare natura delle misure di sostegno previste dalla legge n. 289 del 2002 e l’insussistenza dell’eccepita decadenza. Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione di legge, sostenendo che la Commissione regionale abbia riconosciuto il rimborso a un soggetto non legittimato, in quanto semplice sostituito d’imposta. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia su un fatto decisivo, relativo alla rimborsabilità delle ritenute in favore dei lavoratori dipendenti.

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Quanto al secondo, rileva un assoluto difetto di specificità: la ricorrente non indica neppure, per riferimento ai relativi atti, quando e come la questione sia stata introdotta in giudizio. Alla medesima sanzione soggiace il primo mezzo, poiché nel silenzio della sentenza impugnata, nel difetto di specificità e nella contestazione del controricorrente, la questione risulta sollevata per la prima volta, inammissibilmente, solo nel giudizio di legittimità.

Nel merito la Corte richiama il principio ormai consolidato: la legittimazione a chiedere il rimborso spetta anche al sostituito d’imposta, in quanto beneficiario diretto del provvedimento agevolativo. Vengono richiamati i precedenti conformi Cass. n. 17472 del 14.7.2017 e Cass. n. 29399 del 13/11/2019, dei quali la Corte conferma la condivisibilità.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia delle entrate, soccombente, alla refusione delle spese processuali in favore del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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