Il ravvedimento parziale richiede il pagamento integrale della sanzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 5760 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ravvedimento operoso di cui all’art. 13, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, nella formulazione antecedente alle modifiche del 2019, si perfeziona solo con l’integrale versamento del tributo, degli interessi e della sanzione in misura ridotta. L’art. 13-bis d.lgs. n. 472/1997, introdotto dell’art. 4-decies d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, quale norma di interpretazione autentica, ammette il ravvedimento parziale o frazionato, ma sempre che siano stati corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla parte o alle singole frazioni del debito tardivamente versato. La mera presentazione di dichiarazioni integrative, senza il contestuale pagamento della sanzione, non integra un valido ravvedimento, neppure parziale, e lascia operanti le presunzioni di cessione di cui al d.P.R. n. 441/1997, ove ne ricorrano i presupposti applicativi.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate contestava a una società, operante nel settore della fabbricazione di articoli in materie plastiche, diversi rilievi per gli anni 2016 e 2017, tra cui l’indeducibilità di costi per violazione del principio di competenza e l’esistenza di acquisti e ricavi non contabilizzati. La società, dopo l’invito a comparire, presentava dichiarazioni integrative, imputando correttamente costi e ricavi e rettificando il valore delle rimanenze, ma senza versare le relative sanzioni e la maggiore IVA.
L’Ufficio notificava quindi due avvisi di accertamento, contestando l’incompletezza del ravvedimento operoso. I giudici di merito, in entrambi i gradi, accoglievano le ragioni della società, ritenendo tempestivo e valido il ravvedimento e le presunzioni di vendita senza fattura “disinnescate” dalla presentazione delle dichiarazioni integrative. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997 e degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 441/1997.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale. Ha chiarito, in particolare, che la notifica del ricorso eseguita presso la parte, e non presso il domicilio eletto, è nulla ma non inesistente, con conseguente sanatoria per effetto della costituzione della parte controricorrente. Ha inoltre escluso la sovrapposizione di motivi, rilevando che il ricorso è incentrato unicamente sulla violazione di legge.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui l’istituto del ravvedimento, nella formulazione ratione temporis applicabile, pone come condizioni di operatività sia il versamento del tributo sia quello delle sanzioni in misura ridotta e degli interessi. L’impiego dell’espressione “deve” al comma 2 dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997 è stato ritenuto indicativo del carattere condizionante del versamento integrale, escludendo che un pagamento incompleto possa sortire effetti.
La Corte ha poi esaminato l’innovazione normativa recata dall’art. 13-bis, che ha ammesso il ravvedimento parziale o frazionato. Tale disposizione, in quanto norma di interpretazione autentica, consente di regolarizzare il debito in modo frazionato, ma solo a condizione che per ciascuna frazione siano corrisposti i relativi interessi e sanzioni. Nel caso di specie, essendo pacifico che la contribuente non aveva versato né la sanzione né la maggiore IVA, la Corte ha escluso che potesse configurarsi un valido ravvedimento, sia pure parziale.
Quanto alle presunzioni di cessione, la Cassazione ha precisato che la presentazione delle dichiarazioni integrative non è di per sé sufficiente a renderle inoperative. Le presunzioni legali relative di cui al d.P.R. n. 441/1997 possono essere vinte solo con le prove contrarie tassativamente previste. In ogni caso, anche ove non trovi applicazione la presunzione legale per difetto dei presupposti, l’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., desumibili anche da documentazione non obbligatoria.
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Nota della Redazione
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