Rimborso ICI e attribuzione postuma della rendita: la decadenza si computa a ritroso dalla domanda (Cass. civ. Sez. 5 n. 14704 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute, previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 504/1992, non è sostituito da quello quinquennale introdotto dall’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, ove la decadenza sia già maturata alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. Il termine, sia esso triennale o quinquennale, decorre dalla data dell’attribuzione della rendita, ma i suoi effetti retroagiscono alla data della richiesta di attribuzione: per le annualità d’imposta “sospese”, ovvero suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso, il termine di decadenza deve essere computato a ritroso in relazione agli anni antecedenti alla presentazione della domanda di rimborso.

Il Fatto

La società, proprietaria di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, aveva versato l’ICI per gli anni dal 1993 al 2006 sulla base del valore contabile. A seguito dell’attribuzione definitiva della rendita catastale nell’anno 2010, relativa a una dichiarazione risalente al 1998, la società presentava istanza di rimborso per l’eccedenza versata, pari a complessivi € 64.387,18. Il Comune accoglieva parzialmente l’istanza, limitatamente al periodo 2007-2010, e il diniego per il periodo anteriore veniva impugnato dalla società. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ritenendo tempestiva l’istanza in quanto presentata dopo la comunicazione dell’atto attributivo della rendita. Il Comune ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha richiamato il principio, consolidato a partire dalle Sezioni Unite n. 3160 del 2011, secondo cui il metodo di determinazione della base imponibile basato sulle iscrizioni contabili, di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504/1992, vale fino alla richiesta di attribuzione della rendita. Dal momento di tale richiesta, il contribuente aderisce al sistema generale della rendita catastale e può chiederne il rimborso nei termini di legge.

La Corte ha poi chiarito che l’art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, che rende efficaci gli atti attributivi delle rendite solo dalla notificazione, determina l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della notifica, ma non esclude l’utilizzabilità della rendita, una volta notificata, per le annualità d’imposta ancora “sospese”. Per tali annualità, il termine di decadenza per il rimborso decorre dalla data dell’attribuzione della rendita, ma retroagisce alla data della domanda di attribuzione: il contribuente ha fatto tutto quanto era esigibile e non può subire le conseguenze del ritardo dell’amministrazione.

Quanto alla determinazione del termine applicabile, la Corte ha precisato che il termine triennale di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 504/1992 non può considerarsi sostituito da quello quinquennale di cui all’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006 qualora la decadenza sia già maturata alla data di entrata in vigore della nuova disciplina. In ogni caso, ha aggiunto la Corte, il termine deve essere computato a ritroso rispetto alla presentazione della domanda di rimborso, con riferimento alle annualità precedenti.

Nella fattispecie, l’istanza di rimborso era stata presentata il 4 dicembre 2012. Alla luce dei principi enunciati, la decadenza quinquennale era già maturata per le annualità antecedenti al 2007. Il Comune aveva quindi correttamente accolto l’istanza solo per il periodo 2007-2010. La Corte ha dichiarato assorbiti i restanti motivi di ricorso e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda della società per il periodo dal 1993 al 2006.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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