Commutazione sanzioni al professionista anche per violazioni formali (Cass. civ. Sez. V n. 10298 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista, prevista dall’art. 1 della legge n. 423/1995, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite, non riguarda soltanto le sanzioni conseguenti all’omesso versamento, ma anche quelle che derivano dalle condotte poste in essere dal professionista nell’ambito del proprio comportamento fraudolento, atto a mascherare l’inadempimento dell’incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all’omessa trasmissione della dichiarazione. Nella stessa prospettiva, la non punibilità del contribuente ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 472/1997, ove il mancato pagamento sia addebitabile a un terzo, non è circoscritta alle sole sanzioni per omissione di versamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002. La società denunciava il professionista che ne curava la contabilità, addebitandogli la responsabilità per le violazioni contestate. Instaurato il giudizio penale, il professionista veniva condannato con sentenza divenuta irrevocabile per essersi impossessato delle somme consegnategli per il pagamento delle imposte dovute dalla società.
Dopo che la società ebbe provveduto al pagamento del tributo, l’Ufficio notificava al professionista gli avvisi di contestazione in virtù dell’art. 1, comma 1, numero 3, della legge n. 423/1995, che impone la commutazione della sanzione in capo al professionista in caso di condanna penale definitiva. Il professionista impugnava gli atti e sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale accoglievano le sue ragioni. L’Agenzia ricorreva quindi per cassazione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sulla asserita carenza della certificazione di conformità all’originale digitale. Richiamando un proprio precedente, la Corte osserva che il deposito di copia analogica del ricorso nativo digitale è sufficiente quando, dalla valutazione complessiva degli atti, emerga la volontà asseverativa del difensore. Eventuali vizi della relata di notifica risultano poi sanati dalla costituzione del controricorrente.
Nel merito, il primo motivo dell’Agenzia è fondato. La Corte rileva che la sentenza d’appello aveva censurato la mancata allegazione all’atto di accertamento della sentenza penale. L’allegazione è però necessaria solo per gli atti non noti al contribuente; la sentenza penale, resa nel contraddittorio del professionista e menzionata nei suoi dati essenziali, può essere richiamata per relationem. Quanto all’atto di contestazione, l’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 richiede l’indicazione dei fatti, degli elementi probatori, delle norme applicate e dei criteri di determinazione delle sanzioni: tutti elementi presenti nell’atto, cui era allegato lo stralcio dell’avviso di accertamento originario.
Il secondo motivo è parimenti fondato e tocca la seconda ratio decidendi. La sentenza impugnata riteneva che l’art. 1 della legge n. 423/1995 riguardasse solo le sanzioni per omesso versamento e non quelle conseguenti all’omessa dichiarazione e agli altri comportamenti formali. La Corte ritiene l’assunto infondato: se il meccanismo della commutazione si limitasse alle sanzioni per omesso versamento, risulterebbe di fatto inutile, essendo quella fattispecie connessa a imposte già liquidate o dichiarate.
La Corte coordina la disposizione speciale con l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, che individua l’esimente del fatto addebitabile al terzo in riferimento al mancato pagamento del tributo; anche in tal caso la norma va riferita a tutti i comportamenti addebitabili a terzi che conducono al mancato adempimento. Allorché alla violazione degli obblighi non formali si accompagni la violazione di obblighi formali, la disposizione trova dunque piena applicazione. Nel caso concreto sussistevano tutti i presupposti per la commutazione, e il ricorso dell’Agenzia va accolto, con decisione nel merito e rigetto del ricorso introduttivo.
Nota della Redazione
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